Inammissibile per genericità il ricorso cautelare che ripropone le doglianze del riesame (Cass. pen. Sez. IV n. 31878 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione avverso un’ordinanza cautelare che ripropone le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza confrontarsi con le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato. La posizione processuale di ciascun coindagato è autonoma, sicché può risultare giustificata l’adozione di regimi cautelari difformi, purché la valutazione sia correlata alla personalità del singolo e all’entità del contributo alla realizzazione dell’illecito.
Il Fatto
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per numerosi reati-fine di cui all’art. 73 del medesimo decreto, in relazione a un’operazione denominata “Polo Ovest” relativa al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.
Avverso l’ordinanza del riesame il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la disparità di trattamento con un coindagato nei cui confronti era stata disposta la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari; la mancata valutazione del tempo trascorso tra i fatti contestati e l’esecuzione della misura; l’erronea valutazione del pericolo di fuga nonostante la volontaria costituzione del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, richiamando il principio per cui la posizione processuale di ciascun coindagato è autonoma, potendo risultare giustificata l’adozione di regimi cautelari difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto. Il tribunale del riesame ha correttamente valorizzato il ruolo di promotore dell’associazione, la protrazione della condotta e la contestazione di venti reati-fine a carico del ricorrente.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: il ricorrente ha riproposto le stesse doglianze già esaminate nel giudizio di riesame senza introdurre elementi di novità critica, né confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha ritenuto non dirimente il tempo trascorso considerando il ruolo apicale, la dimensione del volume d’affari e la contestazione di numerosi reati-fine.
Il tribunale ha correttamente applicato la doppia presunzione di cui all’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen., ravvisando circostanze idonee a confermarla: il rilevante quantitativo di stupefacente trafficato, i contatti con canali di fornitura riconducibili al narcotraffico nazionale e internazionale, la disponibilità di criptofonini e di una rete di camionisti, e gli enormi profitti ricavabili.
Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per genericità: il ricorrente non ha considerato che l’ordinanza impugnata, pur riconoscendo la spontanea consegna, ha evidenziato come in altro procedimento fossero stati confermati i contatti con narcotrafficanti appartenenti anche alla ‘ndrangheta, ritenendo sempre possibile una ripresa dei traffici.
All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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