Payback dispositivi medici: il provvedimento regionale è atto vincolato, giurisdizione al giudice ordinario (TAR Lazio n. 14429 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Regione, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, approva l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 costituisce atto vincolato di natura ricognitiva, privo di qualsiasi margine di discrezionalità anche tecnica. Da tale natura deriva che la situazione giuridica del contribuente è di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il meccanismo del payback non ha natura tributaria, non viola i principi di affidamento, irretroattività e proporzionalità, ed è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 140/2024, con riduzione al 48 per cento delle quote per effetto della sentenza n. 139/2024 e successiva riduzione al 25 per cento ex d.l. n. 95/2025.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della fornitura di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, impugnava la determinazione dirigenziale con cui la Regione Piemonte, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, la inseriva tra le aziende tenute al ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, quantificando l’importo dovuto in euro 164.005,42. Il ricorso, originariamente proposto in via straordinaria al Presidente della Repubblica e poi trasferito per opposizione al TAR, era diretto anche avverso gli atti statali presupposti: il D.M. 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto, il D.M. 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l’Accordo n. 181/CSR del 2019 e la Circolare ministeriale n. 22413 del 2019. La società articolava sei motivi di censura, deducendo violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria, lesione dell’affidamento, natura tributaria del prelievo, disparità di trattamento e violazione dei principi contabili, chiedendo anche l’accoglimento dell’istanza cautelare, evidenziando un’esposizione complessiva di oltre un milione di euro derivante dalle richieste delle diverse Regioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, ripercorse le fasi di attuazione del meccanismo del payback, ha preliminarmente disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente, ritenendola organismo collegiale di confronto tra Governo e Regioni, non mero modulo procedimentale.
Nel merito, il Collegio ha respinto le censure avverso gli atti statali richiamando i propri precedenti conformi e le pronunce della Corte costituzionale. La sentenza ha escluso che il payback presenti natura tributaria, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta priva dei caratteri propri del tributo (accertamento, riscossione, giurisdizione tributaria). Ha quindi ritenuto infondate le doglianze relative alla fissazione retroattiva del tetto regionale, al difetto di trasparenza dei criteri di calcolo, all’inclusione dell’IVA nel fatturato e alla lesione dell’affidamento, valorizzando la riconoscibilità sin dal 2015 del meccanismo e la sua ragionevolezza rispetto alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria. Il Collegio ha, inoltre, ritenuto manifestamente infondate le censure sul principio di uguaglianza e proporzionalità, evidenziando come la riduzione al 48 per cento disposta dalla Corte costituzionale abbia reso il contributo più equilibrato.
La parte centrale della motivazione riguarda la giurisdizione. Richiamata la ricostruzione sistematica della propria sentenza n. 9828/2026, il TAR ha qualificato l’attività delle Regioni come meramente attuativo-esecutiva: la verifica della documentazione contabile, la compilazione dell’elenco delle aziende e la quantificazione delle quote costituiscono operazioni tecniche interamente vincolate, prive di spendita di potere autoritativo. Da ciò deriva che il rapporto tra Regione e azienda fornitrice è paritetico e la situazione giuridica azionata è di diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. I motivi relativi al mancato rispetto del contraddittorio e all’omessa produzione documentale, afferendo al rapporto obbligatorio, potranno essere riproposti dinanzi a quest’ultimo. La causa è stata dichiarata inammissibile per tale parte, con possibilità di riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Spese compensate per la complessità delle questioni.
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