Payback dispositivi medici: atti regionali devoluti al giudice ordinario (TAR Lazio n. 14426 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui la Regione, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, individua l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa e quantifica le somme dovute costituisce atto vincolato, privo di discrezionalità anche tecnica, che si limita ad applicare matematicamente criteri già fissati dalla legge e dai decreti ministeriali. Ne consegue che la controversia, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre restano devolute al giudice amministrativo le censure avverso gli atti statali di fissazione del tetto e di certificazione dello scostamento.
Il Fatto
Una società operante nel settore della fornitura di dispositivi medici ha impugnato la determinazione con cui la Regione Emilia-Romagna, in attuazione del meccanismo di payback, l’ha individuata tra le aziende tenute al ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ponendole a carico un importo di euro 57.070,65. L’atto regionale si basava sul decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto e sulle linee guida ministeriali che disciplinano le modalità di calcolo delle quote.
La società ha dedotto plurimi vizi, tra cui la violazione del contraddittorio, la genericità dei criteri di calcolo, la natura tributaria del prelievo e il contrasto con i principi costituzionali ed eurounitari, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il ricorso è stato proposto in via principale dinanzi al TAR, dopo opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, e la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza di smaltimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto ripercorso il quadro normativo, ricordando che il tetto di spesa per i dispositivi medici è stato fissato al 4,4% del fabbisogno sanitario, che il superamento è certificato con decreto ministeriale e che il comma 9-bis dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 demanda alle Regioni solo l’attività di verifica contabile e di individuazione delle aziende tenute al ripiano, senza alcun margine di discrezionalità.
Quanto agli atti statali, il ricorso è stato ritenuto infondato, in conformità ai precedenti della Sezione e alle pronunce della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024. In particolare, il meccanismo del payback è stato ritenuto ragionevole e proporzionato, noto alle imprese sin dal 2015, tale da non ledere l’affidamento né la libertà di iniziativa economica, e comunque compatibile con l’art. 23 Cost., trattandosi di prestazione patrimoniale imposta ma non avente natura tributaria.
Con riguardo alle censure sulla base imponibile, la Corte ha chiarito che il computo al lordo dell’IVA è imposto dalla legge e che l’eventuale inclusione dei servizi accessori dipende da errata contabilizzazione delle singole aziende, non essendo configurabile alcun vizio degli atti impugnati. Priva di pregio è stata ritenuta anche la doglianza sulla violazione del principio di competenza, trattandosi di sopravvenienza passiva imputabile all’esercizio in cui il debito diviene certo.
La parte centrale della motivazione concerne il profilo di giurisdizione. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui i provvedimenti regionali di recupero, pur definiti “provvedimenti”, non sono espressione di potere autoritativo: l’attività della Regione è meramente ricognitiva e riepilogativa, consistente nell’applicare percentuali legali a dati contabili già certificati. Ne deriva che la situazione giuridica azionata è di diritto soggettivo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa può essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
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