Verificazione tecnica sull’idoneità psico-fisica nei concorsi militari (TAR Lazio n. 14388 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo concernente la contestazione del giudizio di non idoneità psico-fisica espresso dalla commissione medica in sede di concorso, il tribunale può disporre verificazione tecnica ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., avvalendosi della collaborazione delle Autorità sanitarie operanti presso il Collegio Medico Legale della Difesa. L’accertamento è demandato a una commissione composta da tre ufficiali medici, uno dei quali specialista della materia, chiamata a verificare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza della causa di inidoneità ravvisata dall’Amministrazione. La verificazione si svolge con garanzie procedimentali, ivi inclusi l’avviso preventivo delle operazioni e la facoltà di assistenza di un sanitario di fiducia per entrambe le parti.
Il Fatto
La parte ricorrente, candidata a un concorso per l’accesso alla Guardia di Finanza, era stata giudicata non idonea all’impiego all’esito della visita medica di primo accertamento, per la presenza di “tratti di personalità non perfettamente armonici e sintonici” riconducibili alla lettera l) n. 167 dell’allegato 1 al decreto del Comandante generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016. A seguito del giudizio negativo, l’interessato aveva richiesto la visita medica di revisione, ma la Sottocommissione preposta aveva confermato la non idoneità. Il ricorrente aveva quindi impugnato il provvedimento di non accoglimento della richiesta di ammissione alla revisione, il verbale della Sottocommissione e il giudizio di non idoneità, producendo documentazione medica di parte asseritamente comprovante l’assenza della patologia riscontrata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, nell’esaminare l’istanza cautelare, ravvisa l’opportunità di disporre una verificazione tecnica ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., reputando necessario accertare in contraddittorio tra le parti la sussistenza o meno dell’idoneità al servizio in relazione alla condizione di salute riscontrata dalla Commissione medica. Il collegio ritiene di avvalersi della collaborazione delle Autorità sanitarie operanti presso il Collegio Medico Legale della Difesa, individuando una commissione composta da tre ufficiali medici, di cui uno specialista nella materia oggetto di contestazione.
Il tribunale definisce puntualmente le modalità operative dell’accertamento: la parte ricorrente dovrà notificare l’ordinanza al Comando Generale della Guardia di Finanza e al Collegio Medico Legale della Difesa, allegando tutta la documentazione sanitaria già depositata; l’Amministrazione dovrà trasmettere al Collegio la documentazione clinica relativa agli accertamenti che hanno condotto al giudizio di inidoneità; l’Autorità preposta al vertice amministrativo del Collegio provvederà alla nomina dei componenti della commissione; la commissione effettuerà la verificazione entro trenta giorni, con spese inizialmente poste a carico della parte ricorrente.
Il collegio riserva alla commissione ogni valutazione circa la necessità di convocare l’interessato per un nuovo accertamento, prescrivendo che in tal caso la Guardia di Finanza sia avvisata per consentire la presenza di un proprio sanitario, ferma restando la medesima facoltà di assistenza in favore del candidato. L’Amministrazione fornirà all’organismo di verificazione la documentazione eventualmente occorrente, e le parti saranno avvertite con almeno cinque giorni di anticipo su data e luogo delle operazioni. La relazione motivata sulla verificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro quindici giorni dal perfezionamento delle operazioni, mentre la liquidazione di spese e compensi è rimessa alla definizione del giudizio.
Con il medesimo provvedimento, il TAR fissa per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 16 dicembre 2026, disponendo inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 2-septies del medesimo decreto, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.
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Nota della Redazione
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