Accertamenti attitudinali nei concorsi militari e verifica istruttoria sulla procedura (TAR Lazio n. 14384 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione del giudizio di non idoneità agli accertamenti attitudinali reso nell’ambito di un concorso pubblico per il reclutamento di personale militare, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio volto ad acquisire una documentata relazione sullo stato di avanzamento della procedura selettiva, con specificazione della data di eventuale pubblicazione della graduatoria finale di merito e il deposito in giudizio del relativo atto, al fine di verificare la permanenza dell’interesse al ricorso e di consentire la definizione del giudizio. L’ordinanza che dispone detto incombente e fissa una nuova camera di consiglio per il prosieguo della trattazione non definisce il giudizio ma lo anticipa, ponendo le basi per la successiva decisione.
Il Fatto
La parte ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità reso dalla Commissione nell’ambito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di Ufficiali in Servizio Permanente nei Ruoli Speciali – Anno 2026, notificato in data 10/06/2026, concernente il reclutamento di complessivi n. 105 guardiamarina in servizio permanente nei ruoli speciali della Marina militare. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del predetto giudizio e di ogni altro atto connesso, precedente e successivo, ivi inclusi gli atti della procedura, gli esami orali e i relativi verbali, nonché l’eventuale atto di approvazione della graduatoria, nella parte in cui non lo include. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare una documentata relazione di chiarimenti sullo stato di avanzamento della procedura selettiva, nel cui ambito è stata adottata la gravata determinazione di esclusione in ragione dell’avversato giudizio di inidoneità agli accertamenti attitudinali.
L’incombente istruttorio è stato disposto con specificazione della data di eventuale pubblicazione della graduatoria finale di merito e con l’ordine di depositare in giudizio il relativo atto. Il Tribunale ha assegnato all’Amministrazione un termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione dell’ordinanza per adempiere e ha fissato, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 14 ottobre 2026.
La decisione risponde all’esigenza di verificare lo stato della procedura selettiva e, conseguentemente, la sussistenza dell’interesse del ricorrente alla decisione nel merito, considerato che la mancata pubblicazione della graduatoria finale potrebbe rendere attuale e concreto il pregiudizio lamentato, mentre l’eventuale conclusione della procedura potrebbe incidere sulla valutazione della fondatezza delle censure.
Il Tribunale ha inoltre disposto, ai sensi dell’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e dei controinteressati, a tutela dei diritti e della dignità degli stessi.
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Nota della Redazione
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