Incombente istruttorio sullo stato della procedura selettiva in caso di giudizio di inidoneità (TAR Lazio n. 14383 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nell’ambito del giudizio cautelare avverso il giudizio di inidoneità sanitaria espresso in sede di concorso pubblico, può disporre un incombente istruttorio finalizzato ad acquisire una documentata relazione sullo stato di avanzamento della procedura selettiva, con specificazione della data di eventuale pubblicazione della graduatoria finale di merito e il deposito in giudizio del relativo atto. Detta acquisizione risulta funzionale alla valutazione della perdurante utilità della misura cautelare richiesta, in considerazione della possibile sopravvenienza della graduatoria rispetto alla quale l’interesse al ricorso va apprezzato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità agli accertamenti psicofisici reso nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 16° Corso Triennale (2026-2029) di 898 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari. L’amministrazione si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
La controversia è stata chiamata per la trattazione dell’istanza cautelare dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire dal Centro nazionale di selezione e reclutamento presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri una documentata relazione di chiarimenti sullo stato di avanzamento della procedura selettiva, nell’ambito della quale è stata adottata la gravata determinazione di esclusione in ragione del giudizio di inidoneità sotto il profilo sanitario.
L’incombente è stato disposto affinché l’amministrazione precisi la data di eventuale pubblicazione della graduatoria finale di merito e depositi in giudizio il relativo atto. Ciò al fine di consentire al collegio di valutare compiutamente il perimetro della controversia e la persistenza dell’interesse alla decisione sulla domanda cautelare, anche alla luce della possibile sopravvenienza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale.
Per l’adempimento è stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con fissazione dell’udienza cautelare per il prosieguo al 14 ottobre 2026. Il Tribunale ha altresì disposto l’oscuramento dei dati personali delle parti in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, parr. 1 e 4, Reg. (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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