Accertamenti istruttori in materia di idoneità sanitaria nella procedura concorsuale per i VFI (TAR Lazio n. 14382 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nell’ambito del giudizio cautelare avverso un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale per sopravvenuta inidoneità sanitaria, può disporre incombenti istruttori ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., richiedendo all’amministrazione una documentata relazione sullo stato di avanzamento della procedura selettiva e la specificazione della data di pubblicazione della graduatoria finale. L’accertamento istruttorio è funzionale alla compiuta delibazione del fumus boni iuris e del periculum in mora, consentendo al giudice di valutare l’effettiva lesività del provvedimento impugnato alla luce della complessiva scansione procedimentale.
Il Fatto
Il ricorrente, aspirante all’arruolamento nell’Esercito quale Volontario in Ferma Iniziale (VFI) nell’ambito del concorso pubblico per il reclutamento di 9.000 unità anno 2026 – 2° blocco, veniva giudicato inidoneo a seguito della valutazione della Commissione per le prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici. Il giudizio negativo trovava fondamento nella causa n. 4 “Esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere – Megacolon Agangliare”, ai sensi dell’art. 582, comma 1, lettera N4, d.P.R. n. 90/2010, nonché dei vizi di miopia all’occhio destro e astigmatismo miopico composto all’occhio sinistro. Avverso il provvedimento di esclusione, il candidato proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento previa adozione di misure cautelari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, preliminarmente, rileva la necessità di acquisire dal Ministero della Difesa una documentata relazione di chiarimenti sullo stato di avanzamento della procedura selettiva, nell’ambito della quale è stata adottata la gravata determinazione di esclusione. L’istruttoria risulta funzionale a verificare l’eventuale pubblicazione della graduatoria finale di merito, circostanza che potrebbe incidere sull’interesse alla decisione e sulla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione di misure cautelari.
Il Collegio ritiene necessario assegnare all’amministrazione un termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito della relazione e degli atti relativi, fissando contestualmente la successiva camera di consiglio per il 14 ottobre 2026. Tale modalità consente al giudice di valutare compiutamente l’effettiva portata lesiva del provvedimento impugnato, tenendo conto della complessiva evoluzione della procedura selettiva.
Il provvedimento si inserisce nel quadro dei poteri istruttori del giudice amministrativo, che possono essere esercitati anche nella fase cautelare, laddove l’acquisizione di elementi documentali risulti necessaria per la completa delibazione delle domande proposte. La discrezionalità dell’amministrazione nell’organizzazione delle procedure concorsuali non esclude, infatti, che il giudice possa richiedere chiarimenti e documenti per verificare la legittimità dell’operato amministrativo, pur nel rispetto dei principi di speditezza e di economia processuale.
Il TAR, pertanto, dispone l’incombente istruttorio a carico dell’amministrazione resistente, con termine di trenta giorni, e rinvia il prosieguo della trattazione alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026. Inoltre, trattandosi di giudizio involgente lo stato di salute della parte ricorrente, viene disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
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