Verificazione collegiale sulla idoneità psico-fisica del candidato con dispositivo Amplatzer (TAR Lazio n. 14374 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, il giudice può disporre verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm. quando la valutazione di idoneità psico-fisica espressa dalla commissione medica militare sia contestata dalla parte ricorrente sulla base di documentazione clinica di segno contrario. La verificazione è volta ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza della causa di inidoneità, mediante il rinnovo degli accertamenti e la costituzione di una commissione ad hoc composta da tre ufficiali medici, con facoltà di delega a professionisti della struttura organizzativa o di altro centro medico militare. La commissione deve convocare il ricorrente a nuovo specifico accertamento, assicurando la presenza di un sanitario di fiducia dell’Amministrazione e il diritto della parte ad analoga assistenza medica.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di allievi finanzieri, ma è stato giudicato non idoneo all’accertamento dell’idoneità psico-fisica dalla Sottocommissione per la visita medica di revisione della Guardia di Finanza, a causa di “esiti di applicazione di dispositivo amplatzer di chiusura pfo in follow up cardiologico”, ai sensi del Titolo X, lettera a), n. 59 dell’Allegato 1 al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza. Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso, chiedendo l’annullamento previa sospensiva, e ha prodotto documentazione medica proveniente da specialisti della A.S.L., attestante la correzione completa del difetto interatriale, l’assenza di shunt residuo significativo e la stabilità del quadro cardiologico.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, rilevata la natura tecnica della questione, ha ravvisato l’opportunità di disporre una verificazione al fine di accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno dell’idoneità al servizio del ricorrente in relazione alla condizione accertata dalla commissione medica. Il Collegio ha ritenuto di avvalersi della collaborazione delle Autorità sanitarie operanti presso il Collegio medico legale della difesa, disponendo la costituzione di una commissione ad hoc composta da tre ufficiali medici, di cui uno specialista della materia.
L’ordinanza prescrive un preciso iter procedurale: la notifica del provvedimento da parte del ricorrente, la trasmissione della documentazione sanitaria da parte del Comando Generale della Guardia di Finanza, la nomina dei componenti della commissione e il rinnovo degli accertamenti entro termini perentori, con la possibilità per l’Amministrazione di presenziare alla visita tramite un sanitario di fiducia.
Il Collegio ha inoltre stabilito che la relazione sulla verificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro dieci giorni dal perfezionamento delle operazioni, e ha fissato per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare la camera di consiglio del 4 novembre 2026.
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