Verificazione medico-legale e sospensione del giudizio di inidoneità al concorso (TAR Lazio n. 14375 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la parte ricorrente contesta il giudizio di inidoneità medico-legale producendo documentazione clinica di segno contrario, il giudice amministrativo, nell’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., può disporre una verificazione demandata alle Autorità sanitarie operanti presso il Collegio medico legale della difesa. L’accertamento deve svolgersi in contraddittorio tra le parti, con facoltà di assistenza medica di parte sia per il ricorrente sia per l’Amministrazione, e si conclude con una motivata relazione depositata nella segreteria del giudice. La verificazione è funzionale ad accertare la persistenza o meno della causa di inidoneità rilevata dall’Amministrazione in sede di concorso pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di allievi finanzieri indetto dalla Guardia di Finanza per l’anno 2025. In sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica, la sottocommissione per la visita medica di revisione lo giudicava non idoneo all’arruolamento in ragione di un pregresso intervento chirurgico per ernia discale massivamente estrusa L5-S1, richiamando il titolo XX, lettera a), n. 228 dell’allegato 1 al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016. Conseguita l’esclusione dal concorso, il ricorrente impugnava il giudizio medico-legale e l’atto di esclusione, contestando la valutazione dell’Amministrazione e producendo documentazione medica di segno contrario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio rileva che la parte ricorrente contesta la valutazione di inidoneità producendo documentazione clinica che contraddice l’accertamento compiuto dalla Commissione medica. In presenza di un contrasto tra le risultanze degli accertamenti amministrativi e la documentazione prodotta dalla parte, il giudice ravvisa l’opportunità di disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., al fine di accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno dell’idoneità al servizio in relazione alla condizione clinica rilevata dalla Commissione.
Il Collegio ritiene di avvalersi della collaborazione delle Autorità sanitarie operanti presso il Collegio medico legale della difesa, mediante una commissione composta da tre ufficiali medici, uno dei quali specialista della materia, con facoltà di delega a professionisti della propria struttura organizzativa o di altro centro medico militare. La verificazione è disciplinata da un articolato cronoprogramma: notifica dell’ordinanza al Comando Generale e al Collegio medico legale entro cinque giorni; trasmissione della documentazione sanitaria entro i successivi cinque giorni; nomina dei componenti della commissione entro dieci giorni; rinnovo degli accertamenti entro venti giorni, previo pagamento delle spese inizialmente a carico del ricorrente.
La Commissione deve convocare e sottoporre il ricorrente a un nuovo specifico accertamento, dandone tempestiva comunicazione al Comando generale affinché un sanitario di fiducia dell’Amministrazione possa presenziare alla visita, fermo restando il diritto del ricorrente ad analoga facoltà di assistenza medica di parte. La motivata relazione sulla verificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro dieci giorni dal perfezionamento delle operazioni, e la liquidazione delle spese e dei compensi è rimessa alla definizione del giudizio.
Il TAR dispone quindi la verificazione nei termini e nei modi indicati in motivazione e fissa per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare la camera di consiglio del 4 novembre 2026. Il Collegio, infine, ordina alla Segreteria l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
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