Il diritto all’acquisto dell’area demaniale sconfinata spetta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 14368 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di acquisto di aree demaniali interessate da sconfinamento, disciplinata dall’art. 5-bis del d.l. n. 143/2003, configura in capo al privato istante un diritto soggettivo perfetto, esercitabile senza necessità di un previo provvedimento di sdemanializzazione. La pubblica amministrazione è investita di una potestà interamente vincolata sia nell’an che nel quid, limitandosi ad accertare la sussistenza degli elementi costitutivi e l’insussistenza di quelli impeditivi previsti dalla legge. In difetto di una specifica attribuzione alla giurisdizione esclusiva, le controversie relative a tale procedura appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione diciannovennale su un’area demaniale in Roma, aveva presentato all’Agenzia del Demanio un’istanza di acquisto dell’area, previa sdemanializzazione, ai sensi dell’art. 5-bis del d.l. n. 143/2003. L’iter procedimentale si era concluso con il rigetto dell’istanza, fondato sui pareri negativi dell’Autorità di Bacino e del Ministero dei beni culturali.
La società aveva impugnato il provvedimento di rigetto e gli atti presupposti dinanzi al TAR Lazio, deducendo la violazione delle norme sulla ripartizione delle competenze tra Regione e Autorità di Bacino, la tardività dei pareri e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, qualificando la fattispecie come esercizio di un diritto soggettivo perfetto del privato, il cui interesse è dal legislatore assunto come prevalente sulla natura pubblica del bene.
La Corte ha rilevato come l’art. 5-bis del d.l. n. 143/2003 descriva compiutamente gli elementi costitutivi ed impeditivi del diritto alla cessione delle aree demaniali, sicché la potestà amministrativa risulta interamente vincolata sia nell’an che nel quid, entro i limiti legislativamente consentiti, come già affermato da T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 2 febbraio 2018, n. 294.
Richiamando Consiglio di Stato, sez. VI, 22 novembre 2013, n. 5546, la sentenza ha precisato che la scelta di sdemanializzare è già operata in astratto dal legislatore, subordinatamente alla presenza dei requisiti positivi e negativi, senza necessità di un previo provvedimento amministrativo. In assenza di una specifica attribuzione alla giurisdizione esclusiva, il riparto resta regolato dal generale criterio della natura della situazione giuridica tutelata, con conseguente declinatoria di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
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