Sei scatti ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spettanti anche oltre il termine per la domanda di quiescenza (TAR Lazio n. 14366 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, anche al personale della Polizia di Stato che abbia maturato i requisiti di età e di servizio, a prescindere dal rispetto del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, non potendo attribuirsi a tale termine natura decadenziale. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riguardante la maggiorazione della base pensionabile, non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, applicandosi esclusivamente ai fini della determinazione della pensione. È escluso il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, aveva chiesto all’I.N.P.S. il ricalcolo del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990. L’Ente previdenziale, con il prospetto di liquidazione impugnato, non aveva riconosciuto il beneficio. Il ricorrente proponeva quindi ricorso in riassunzione dinanzi al TAR per il Lazio, chiedendo l’accertamento del proprio diritto e la condanna dell’Ente al pagamento delle somme dovute, maggiorate di interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando l’orientamento consolidato della Sezione e la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. II, sent. n. 2831/2023). La questione centrale riguardava l’interpretazione dell’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, che subordina il beneficio alla presentazione della domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. Secondo il giudice amministrativo, il termine non può essere interpretato in senso decadenziale, poiché il collocamento a riposo a domanda può avvenire anche in anni successivi e una diversa lettura determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra soggetti in situazioni analoghe.
La Corte ha inoltre escluso che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, concernente la maggiorazione della base pensionabile, possa modificare il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Tale disposizione, secondo il consolidato orientamento condiviso dalla Sezione, si applica solo ai fini della determinazione della pensione, come emerge dalla lettera della norma e dal richiamo all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992.
Il ricorrente, risultando in possesso dei requisiti anagrafici e di servizio richiesti, ha quindi diritto all’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. Il Collegio ha invece escluso il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, in conformità con la disciplina di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e all’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, e con la giurisprudenza della Cassazione civile (Sez. lav., n. 13624/2020).
Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e al pagamento delle somme maggiorate, comprensive degli interessi legali, oltre alla rifusione delle spese di lite.
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