Validità della clausola di salvaguardia nell’accordo annuale con le strutture sanitarie private accreditate (Cons. Stato n. 5 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia inserita nell’accordo annuale stipulato ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 tra una struttura sanitaria privata accreditata e una Azienda Sanitaria Locale è valida e produce l’effetto preclusivo dell’impugnazione degli atti regionali e aziendali di determinazione e di riparto dei tetti di spesa e delle tariffe che siano noti o conoscibili al momento della sua sottoscrizione. Tale clausola non riguarda gli atti sopravvenuti riferibili alla medesima annualità, né i giudizi pendenti che abbiano per oggetto gli atti emanati dopo la sottoscrizione di un accordo relativo ad una annualità precedente. La sottoscrizione dell’accordo, il cui contenuto è eterodeterminato dalle delibere regionali di programmazione, integra una acquiescenza libera e consapevole ai provvedimenti presupposti, compatibile con gli artt. 24 e 113 Cost. L’accordo ex art. 8-quinquies è espressione del potere autoritativo dell’amministrazione esercitato in forma consensuale ex art. 11 della legge n. 241/1990, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1462 c.c..
Il Fatto
La società, titolare di un laboratorio erogante prestazioni per conto del Servizio sanitario della Regione Campania, ha impugnato dinanzi al TAR la delibera della Giunta regionale di assegnazione, per l’esercizio 2022, dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate, nonché, con motivi aggiunti, i conseguenti atti applicativi. Il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili, rilevando che la società aveva accettato e sottoscritto la cd. clausola di salvaguardia, con cui la struttura accetta espressamente ed a monte i provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe. L’originaria ricorrente ha proposto appello, deducendo che la clausola comporterebbe una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale, in violazione degli artt. 24 e 113 Cost., e chiedendo la rimessione alla Corte di giustizia UE per il contrasto con gli artt. 101 e 102 TFUE.
La Motivazione della Corte
L’Adunanza plenaria ha dichiarato inammissibili gli interventi ad adiuvandum delle associazioni di categoria, non essendo sufficiente la qualità di ente esponenziale per la legittimazione all’intervento, difettando la prova di effetti diretti nella sfera giuridica dell’interventore.
Nel merito, la Plenaria ha ribadito l’orientamento maggioritario, affermando la validità della clausola. La decisione muove dalla natura autoritativa dell’accordo ex art. 8-quinquies, qualificato come espressione del potere dell’amministrazione esercitato in forma consensuale ex art. 11 della legge n. 241/1990. Il contenuto dell’accordo è eterodeterminato dalle delibere regionali di programmazione, adottate nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ex artt. 81 e 97 Cost. La clausola di salvaguardia risponde pertanto ad un interesse meritevole di tutela, stabilizzando il sistema di ripartizione delle risorse. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 1462 c.c., atteso il rinvio ai principi civilistici solo “in quanto compatibili” con il perseguimento del pubblico interesse
La sottoscrizione dell’accordo, che richiama i provvedimenti presupposti, integra una acquiescenza libera e consapevole, istituto operante sul piano dell’interesse ad agire. La clausola ha l’effetto di precludere la contestazione degli atti noti o conoscibili al momento della firma, determinando l’inammissibilità dell’azione per violazione del divieto di venire contra factum proprium. La mancata sottoscrizione non determina invece la carenza di interesse ad impugnare gli atti di riparto, ricorrendone le condizioni.
L’oggetto della rinuncia è determinato o determinabile, riferendosi ai provvedimenti già adottati e pubblicati, con effetti temporalmente circoscritti all’annualità regolata dall’accordo. La clausola non opera, invece, per gli atti sopravvenuti alla sottoscrizione o per i giudizi pendenti relativi ad annualità precedenti. La Plenaria ha infine escluso la rilevanza degli artt. 101 e 102 TFUE, riservata alla conformazione effettiva del mercato di riferimento, ed ha precisato che la legittimità della clausola prescinde dalla sottoposizione della Regione a piano di rientro.
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