Assorbimento improprio dei motivi e nullità della sentenza: no alla rimessione al primo giudice (Cons. Stato, Ad. plen., n. 2 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato non può rilevare d’ufficio l’erroneo ordine di esame dei motivi formulati dal ricorrente in primo grado, qualora la parte appellata non li abbia riproposti ritualmente nelle forme previste dall’art. 101, comma 2, c.p.a. o non abbia proposto appello in caso di mancato assorbimento necessario. L’accoglimento del motivo di appello che censura l’erroneo ordine di esame non comporta la regressione del giudizio dinanzi al tribunale amministrativo regionale. La nullità della sentenza, quale ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., è determinata dalla carenza dei requisiti formali dell’atto giurisdizionale in sé considerato, tra cui rientra il difetto assoluto della motivazione, anche nelle sembianze della motivazione apparente, tautologica o assertiva. Tale difetto va valutato con riferimento alla sentenza nella sua globalità e non in maniera parcellizzata rispetto ai singoli motivi.
Il Fatto
Il Ministero della giustizia impugnava le sentenze del TAR Lombardia che, accogliendo i ricorsi di altrettanti candidati, avevano annullato i provvedimenti di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2023, ritenendo insufficiente la motivazione del voto numerico e assorbendo le ulteriori censure sulla erroneità delle valutazioni. La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva, accoglieva gli appelli sul punto del voto numerico e, dovendo esaminare i motivi assorbiti ritualmente riproposti, sollevava all’Adunanza plenaria tre quesiti: se l’assorbimento improprio configuri una nullità della sentenza; se esso comporti l’annullamento con rinvio ex art. 105 c.p.a.; se la nullità sia rilevabile d’ufficio o debba essere denunciata con apposito motivo di gravame.
La Motivazione della Corte
L’Adunanza plenaria ha preliminarmente invertito l’ordine di trattazione dei quesiti, affrontando con priorità quello relativo al rilievo ufficioso, considerato pregiudiziale in quanto attinente ai meccanismi di riemersione del vizio in appello. Sul punto, la Corte ha escluso che il Consiglio di Stato possa rilevare d’ufficio la mancata pronuncia sui motivi, essendo necessario l’apposito impulso di parte. L’art. 101, comma 2, c.p.a. disciplina unitariamente tutte le ipotesi di mancato esame, sia quelle derivanti da assorbimento rituale sia quelle frutto di pretermissione erronea, richiedendo l’espressa riproposizione delle domande ed eccezioni assorbite o non esaminate nell’atto di appello o con memoria di costituzione.
Quanto ai primi due quesiti, la Plenaria ha escluso che l’assorbimento improprio determini l’annullamento con rinvio. L’onere di riproposizione previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.a. è indice della volontà legislativa di escludere la regressione della causa, risultando altrimenti ingiustificato e sproporzionato. La nozione di nullità della sentenza ex art. 105 c.p.a. non può essere mutuata acriticamente dal processo civile, stante la clausola di compatibilità di cui all’art. 39 c.p.a. e la funzione rinnovatoria dell’appello amministrativo, che costituisce una revisio prioris istantiae e non un mero controllo di validità della pronuncia impugnata.
La locuzione “nullità della sentenza” deve quindi essere intesa in senso stretto, riferita ai soli vizi formali che inficiano l’atto-sentenza in sé considerato, quali il difetto assoluto di motivazione nella sua dimensione di motivazione apparente, tautologica o assertiva. La mancata pronuncia su singoli motivi di ricorso non costituisce un vizio strutturale della sentenza ma un difetto logico di giudizio, che non può dar luogo alla regressione del giudizio. Tale conclusione è coerente con il regime della revocazione, che per l’errore di fatto revocatorio conduce alla fase rescissoria e non alla rimessione.
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