L’assorbimento improprio dei motivi non è nullità della sentenza e non determina la rimessione al primo giudice (Cons. Stato n. 2 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello il Consiglio di Stato non può rilevare d’ufficio l’erroneo ordine di esame dei motivi formulati dal ricorrente in primo grado, sia qualora la parte appellata non li abbia riproposti ritualmente nelle forme previste dall’art. 101, comma 2, c.p.a. in caso di assorbimento non consentito, sia qualora la parte interessata non abbia proposto appello in caso di mancato assorbimento necessario. L’accoglimento del motivo di appello diretto a censurare l’erroneo ordine di esame dei motivi non comporta la regressione del giudizio dinanzi al tribunale amministrativo regionale. La nullità della sentenza, quale ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., è determinata esclusivamente dalla carenza dei requisiti formali dell’atto giurisdizionale in sé considerato, tra cui rientra il difetto assoluto di motivazione, anche nelle sembianze della motivazione apparente, tautologica o assertiva, avulsa dalla specifica situazione fattuale o giuridica su cui verte la controversia. Tale difetto va valutato con riferimento alla sentenza nella sua globalità e non in maniera parcellizzata rispetto ai singoli motivi o alle singole domande.
Il Fatto
La vicenda trae origine dai ricorsi proposti da alcuni candidati dinanzi al T.A.R. Lombardia avverso i provvedimenti di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2023, deducendo il difetto di motivazione per insufficienza del voto numerico e l’erroneità delle valutazioni della commissione. Il giudice di prime cure ha accolto i ricorsi sulla sola censura relativa all’insufficienza del voto numerico, ritenendola satisfattiva della pretesa azionata e assorbendo le ulteriori censure.
Il Ministero della giustizia ha proposto appello, deducendo il contrasto con i principi fissati dall’Adunanza plenaria n. 7 del 2017 e dalla Corte costituzionale n. 175 del 2011. La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva, ha accolto gli appelli e, dovendo esaminare i motivi assorbiti ritualmente riproposti, ha rimesso all’Adunanza plenaria tre quesiti concernenti la natura della mancata pronuncia su motivi erroneamente assorbiti, la possibilità di rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a. e la rilevabilità d’ufficio del vizio.
La Motivazione della Corte
L’Adunanza plenaria affronta in via prioritaria il quesito relativo alla rilevabilità d’ufficio della mancata pronuncia sui motivi, invertendo l’ordine di trattazione per la sua pregiudizialità. La risposta è negativa: non sussiste il potere del Consiglio di Stato di rilevare officiosamente il vizio, occorrendo l’apposita iniziativa di parte. Lo strumento di reazione è previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.a., che impone la riproposizione espressa delle domande ed eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate, senza che rilevi distinguere tra assorbimento proprio e improprio.
La Corte esclude poi che l’assorbimento improprio determini l’annullamento con rinvio della pronuncia appellata. L’onere di riproposizione previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.a. costituisce un chiaro indice della volontà legislativa di escludere la regressione della causa al primo giudice: diversamente, l’onere risulterebbe ingiustificato e sproporzionato. Il Collegio respinge la tesi secondo cui la misura della cognitio causae andrebbe desunta dall’art. 105 c.p.a., ricomprendendo anche le nullità extra-formali.
L’interpretazione dell’art. 105 c.p.a. condotta dalla Plenaria valorizza il carattere tassativo ed eccezionale delle ipotesi di rimessione. La locuzione nullità della sentenza va intesa in senso stretto, riferita ai soli vizi formali che inficiano l’atto-sentenza in sé considerato, come il difetto assoluto di motivazione anche nella forma della motivazione apparente. Ne sono esclusi i vizi derivati da precedenti atti della sequenza processuale e le nullità extra-formali.
La Corte precisa che le precedenti pronunce n. 16 del 2024 e n. 10 del 2025, richiamate dalla sezione rimettente, riguardavano fattispecie in cui il merito non era stato esaminato per erronea declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, mentre nel caso di specie il primo giudice aveva esaminato il merito, ancorché parzialmente. La mancata pronuncia su singoli motivi costituisce un difetto logico di giudizio, non un vizio strutturale della sentenza, e non può dare luogo alla regressione del giudizio, neppure invocando il carattere apparente della motivazione, da valutare sempre nella sua globalità.
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