La medaglia al merito silvano è atto regolamentare (Cons. Stato n. 1514 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di una qualificazione formale dell’atto da parte della fonte normativa di rango primario che vi fa rinvio non esclude che debba essere seguito il procedimento di cui all’art. 17 della legge n. 400/1988 se il medesimo atto abbia sostanzialmente natura regolamentare. La generalità e l’astrattezza, che contraddistinguono la norma, non devono essere intese come applicabilità indifferenziata a ciascun soggetto dell’ordinamento, ma come idoneità alla ripetizione nell’applicazione e come capacità di regolare una serie indefinita di casi. Un atto può essere qualificato come normativo anche se non si indirizza indistintamente a tutti i consociati.
Il Fatto
Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso al Consiglio di Stato, in sede consultiva, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente il conferimento della medaglia al merito silvano. Il riconoscimento, già previsto dall’art. 105, comma 2, del regio decreto n. 3267/1923, è caduto in disuso negli ultimi decenni e l’Amministrazione ne ha inteso rivitalizzare i tradizionali valori distintivi, ispirandosi alla disciplina dei riconoscimenti in materia ambientale di cui al d.P.R. n. 406/1989.
Lo schema si compone di otto articoli e prevede tre tipologie di medaglie (oro, argento e bronzo), i requisiti di onorabilità, le modalità di presentazione delle candidature e la composizione della commissione esaminatrice. La relazione tecnico-finanziaria quantifica la spesa presunta in 1.500,00 euro per la realizzazione di trenta esemplari di medaglia.
La Motivazione della Corte
La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi ha esaminato in via preliminare la natura giuridica del decreto. La norma primaria di riferimento, l’art. 105, comma 2, del regio decreto n. 3267/1923, attribuisce al Ministro il potere di concedere le medaglie ma non qualifica formalmente l’atto di disciplina. Secondo il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato, questa mancanza non è decisiva: se l’atto ha sostanzialmente natura regolamentare, deve seguire il procedimento di cui all’art. 17 della legge n. 400/1988.
I regolamenti, infatti, disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalità e astrattezza. La Sezione richiama il proprio precedente Cons. Stato, sez. Cons. atti norm., n. 379 del 2020 e l’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2012, secondo cui tali requisiti vanno intesi non come applicabilità indifferenziata ma come idoneità alla ripetizione nell’applicazione e capacità di regolare una serie indefinita di casi.
Alla luce di queste coordinate ermeneutiche, la Sezione riconosce la natura normativa del decreto in esame. La materia non è sottoposta ad alcuna riserva di legge e atti analoghi, come il d.P.R. n. 406/1989 in materia ambientale, rivestono natura regolamentare. Il fatto che in passato il riconoscimento sia stato disciplinato con una circolare non rileva, trattandosi di atti risalenti a un periodo antecedente alla legge n. 400/1988, che ha disciplinato la materia dei regolamenti.
Quanto al merito, la Sezione ha formulato osservazioni di drafting: nel preambolo le parole “VISTO”, “VISTA”, “CONSIDERATO” e “UDITO” vanno scritte solo con le iniziali maiuscole; all’art. 5, comma 2, si suggerisce di sostituire le parole “di proprio regolamento” con “di un proprio atto”; all’art. 7, comma 2, si suggerisce di sostituire “notifica all’interessato la proposta di revoca” con “comunica all’interessato l’avvio del procedimento di revoca” e di sopprimere l’ultimo periodo in quanto ripetitivo. La Sezione ha quindi espresso parere favorevole nei sensi di cui in motivazione.
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