Contrassegni di Stato alcolici: rilievi del Consiglio di Stato su vacatio e AIR (Cons. Stato, Sez. Consultiva Atti Normativi, parere n. 1349 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento non può differire in via generale la propria entrata in vigore, potendo al più rinviare l’operatività di singole disposizioni. L’art. 10 preleggi, pur nella sua formulazione, è interpretato nel senso che la deroga alla vacatio legis ordinaria di quindici giorni può essere disposta solo da una fonte di pari forza, ossia dalla legge. L’AIR deve costituire la premessa fattuale e misurabile della scelta regolatoria, fondata su dati concreti circa i fenomeni fraudolenti; il monitoraggio va implementato quale verifica a posteriori, anche mediante la c.d. clausola di valutazione. Le disposizioni transitorie devono coordinarsi con la disciplina del SOAC.
Il Fatto
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 322 del 2003, in materia di contrassegni di Stato da applicare ai prodotti alcolici. L’intervento, adottato ai sensi dell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 504/1995, intende aggiornare le caratteristiche tecniche dei contrassegni fiscali, introducendo un codice a barre bidimensionale e nuovi elementi anticontraffazione.
La finalità dichiarata è contrastare la duplicazione fraudolenta dei contrassegni, utilizzati per commercializzare alcole di provenienza illecita, con conseguente pregiudizio per le entrate erariali. La Sezione ha esaminato la documentazione a corredo, inclusi relazione illustrativa, ATN, AIR e pareri del NUVIR, rilevando diverse criticità.
La Motivazione della Corte
La Sezione osserva che la motivazione dell’intervento è carente: la relazione illustrativa non supporta con elementi concreti la necessità della revisione, mentre dall’AIR emergono dati sui sequestri di contrassegni falsi e sull’entità delle entrate da accisa. Tale carenza è tanto più rilevante perché l’AIR costituisce la premessa fattuale e misurabile della scelta regolatoria, come già affermato in precedenti pareri della Sezione. Il set di dati sui fenomeni fraudolenti è inoltre indispensabile per il monitoraggio dell’efficacia delle soluzioni adottate.
In merito alla consultazione, la Sezione ritiene le informazioni fornite carenti: gli incontri con alcune ditte produttrici non sono descritti nel dettaglio, mentre la consultazione dovrebbe servire ad acquisire opinioni e dati da più punti di vista, anche per ampliare e verificare le informazioni raccolte dall’Amministrazione, incentivando il dialogo con gli stakeholders.
La criticità principale riguarda l’art. 3 dello schema, che differisce l’efficacia di tutte le disposizioni al primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione. Tale previsione è in contrasto con l’art. 10 preleggi, come costantemente interpretato dalla Sezione: la deroga alla vacatio legis ordinaria può essere disposta solo da una norma di legge. Il differimento potrebbe al più riguardare singole disposizioni, come quelle sui nuovi contrassegni, ma non l’intero regolamento, che deve pertanto entrare in vigore decorsi i quindici giorni di ordinaria vacatio.
La Sezione segnala, inoltre, la necessità di coordinare le disposizioni transitorie con il futuro decreto attuativo dell’art. 9-octies d.lgs. n. 504/1995, introdotto dal d.lgs. n. 43/2025 in materia di SOAC, per evitare disparità di trattamento nella restituzione dei contrassegni non utilizzati, e di prevedere una circolare esplicativa dell’ADM, come già avvenuto in occasione del precedente intervento regolamentare. Viene infine raccomandata l’inserzione di una clausola di monitoraggio (c.d. V.I.R.) e di un meccanismo di verifica periodica dell’adeguatezza del testo regolamentare, nonché la menzione del controllo preventivo della Corte dei conti anche nell’explicit del provvedimento.
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