Aggiornamento dei requisiti per le Agenzie di stampa di rilevanza nazionale (Cons. Stato n. 1348 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere consultivo del Consiglio di Stato sulla legittimità di un regolamento di delegificazione richiede che l’Amministrazione ottemperi ai rilievi istruttori; l’omessa riconvocazione del Comitato previsto dall’art. 17, comma 4, del d.l. n. 198/2022 non inficia la legittimità del provvedimento quando lo schema recepisca l’impostazione già elaborata dal Comitato per la fase transitoria. La decisione di non predisporre l’AIR è legittima solo se supportata da una motivata richiesta di esenzione vistata dall’organo competente e da una relazione integrativa che fornisca i dati istruttori. La verifica di compatibilità economica e finanziaria da parte del Ministero dell’economia e delle finanze costituisce presupposto procedimentale necessario.
Il Fatto
La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto ad attuare l’art. 6, comma 3, del d.P.C.m. 11 luglio 2023, che prevede l’aggiornamento dei requisiti e dei parametri per l’iscrizione nell’elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale al termine del primo triennio di applicazione transitoria.
Lo schema, composto di sette articoli, interviene sul regime dei contratti tra le pubbliche amministrazioni e le agenzie, sulla determinazione dei corrispettivi e sui criteri occupazionali. Il Consiglio di Stato, con il parere interlocutorio n. 1203 del 10 luglio 2026, aveva invitato l’Amministrazione a integrare l’istruttoria sotto quattro profili: il mancato coinvolgimento del Comitato di cui all’art. 17, comma 4, del d.l. n. 198/2022, la carenza di evidenze istruttorie sull’andamento del mercato, la mancata verifica finanziaria del Ministero e la mancanza di una delega di firma.
La Motivazione della Corte
La Sezione consultiva verifica in primo luogo l’ottemperanza dell’Amministrazione ai rilievi istruttori. Pur confermando la decisione di non redigere l’AIR, l’Amministrazione ha trasmesso una relazione integrativa contenente i dati sul monitoraggio del settore dell’informazione primaria: la contrazione dei fatturati aggregati, la stabilità dell’occupazione giornalistica a tempo pieno e indeterminato e la perdurante esigenza delle amministrazioni di disporre di una pluralità di fonti qualificate. Tali elementi, uniti alla motivata richiesta di esenzione dall’AIR vistata dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi, sono ritenuti sufficienti a sostenere lo schema.
In ordine alla mancata riconvocazione del Comitato di cui all’art. 17, comma 4, del d.l. n. 198/2022, il Consiglio di Stato ritiene la scelta non irragionevole: lo schema recepisce in via definitiva il modello regolatorio già elaborato dal Comitato per la fase transitoria, sicché il confronto istituzionale è stato già svolto a monte e la sua ripetizione non sarebbe necessaria ai fini della legittimità del provvedimento.
Quanto ai profili finanziari, la Sezione prende atto che lo schema è stato trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato per la verifica di compatibilità economica e finanziaria; la nuova formulazione dell’art. 4 del d.P.C.m., come sostituito dall’art. 3 dello schema, limita le risorse destinate alle agenzie alla media dei tre anni precedenti e comunque nei limiti del capitolo di bilancio, garantendo la neutralità finanziaria.
La Sezione formula infine osservazioni di drafting normativo: la sostituzione della sigla “A.I.” con l’espressione “intelligenza artificiale” in conformità alla legge n. 132/2025 e al regolamento (UE) 2024/1689, la rinumerazione dei commi dell’art. 2, la corretta formula di richiamo della procedura negoziata di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 36/2023 e la riscrittura della rubrica dell’art. 7 come “Clausola di invarianza finanziaria”. Il parere è favorevole nei sensi di cui in motivazione.
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Nota della Redazione
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