Modifica requisiti agenzie stampa rilevanza nazionale e necessità procedimento legale (Cons. Stato n. 01203 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le modifiche a un regolamento di attuazione devono essere adottate secondo il principio del contrarius actus, ossia nel rispetto del procedimento che ha disciplinato l’emanazione del regolamento stesso. Ne consegue che l’aggiornamento dei requisiti e parametri per l’iscrizione nell’elenco delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale, previsto dall’articolo 6, comma 3, del d.P.C.m. 11 luglio 2023, deve seguire il procedimento delineato dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 198/2022, che impone l’acquisizione degli elementi conoscitivi e della proposta del Comitato ivi previsto. La verifica di neutralità finanziaria della Ragioneria generale dello Stato costituisce un passaggio procedimentale imprescindibile per la compiuta acquisizione istruttoria del parere del Consiglio di Stato, ancorché non integri una condizione di efficacia giuridica dell’atto. L’esenzione dall’AIR richiede il rispetto delle procedure formali previste dagli articoli 7 del d.P.C.m. n. 169/2017 e 2 del d.P.C.m. 19 ottobre 2022.
Il Fatto
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto al Consiglio di Stato il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a dare attuazione all’articolo 6, comma 3, del d.P.C.m. 11 luglio 2023, che dispone l’aggiornamento, al termine del primo triennio di applicazione transitoria, dei requisiti e parametri per l’iscrizione nell’elenco delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale. Lo schema si compone di sette articoli e introduce modifiche relative, tra l’altro, alla figura professionale per l’applicazione dell’intelligenza artificiale, all’abrogazione del rating di legalità, ai criteri di ripartizione delle risorse e alle modalità di aggiornamento dell’elenco.
La Motivazione della Corte
La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi osserva preliminarmente che lo schema trova la propria base legale nell’articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 198/2022, il quale prescrive che il provvedimento recante requisiti e parametri sia adottato sulla base degli elementi conoscitivi necessari e di un’apposita proposta del Comitato previsto dalla stessa norma. La documentazione versata in atti non dimostra che tale procedimento sia stato seguito nell’elaborazione dello schema, nonostante l’applicazione del principio del contrarius actus imponga il rispetto delle norme che hanno disciplinato l’emanazione del regolamento originario. La Sezione invita pertanto l’Amministrazione a chiarire le ragioni della mancata osservanza del procedimento legale.
In secondo luogo, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha formulato una formale richiesta di esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione, limitandosi a trasmettere un foglio privo di intestazione istituzionale, sottoscrizione e data. Le motivazioni addotte per l’esenzione non trovano pieno riscontro nella realtà, considerato che le agenzie potenzialmente interessate sarebbero nove e percepirebbero corrispettivi di significativo ammontare, con uno stanziamento complessivo per l’anno 2025 di circa 48 milioni di euro. La Sezione richiama la funzione dell’AIR quale supporto alle decisioni dell’organo politico e strumento per valutare la congruità delle modifiche rispetto all’esito della fase transitoria, evidenziando che la richiesta di esenzione non risulta assentita dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi.
Quanto ai profili finanziari, lo schema non reca la verifica di compatibilità economica e finanziaria da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Collegio ribadisce il consolidato indirizzo secondo cui la “bollinatura” della Ragioneria generale dello Stato, pur non integrando una condizione di efficacia giuridica dell’atto, costituisce un passaggio procedimentale imprescindibile per rendere il parere con compiuta acquisizione istruttoria. Viene inoltre segnalata l’assenza di una clausola di delega di firma che consenta di ricondurre la trasmissione dello schema alla responsabilità dell’organo politico di vertice, e l’esigenza di trasmettere uno schema di testo a fronte per il confronto comparativo con il d.P.C.m. vigente. In considerazione delle carenze istruttorie rilevate, la Sezione sospende il parere in attesa dell’integrazione istruttoria richiesta.
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