Parere sullo schema di regolamento per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata nella Polizia di Stato (Cons. Stato n. 01202 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La base legale per la disciplina regolamentare delle procedure di reclutamento nella Polizia di Stato, ivi comprese quelle riservate a categorie determinate dalla legge, è correttamente individuata nell’art. 6, comma 7, del d.P.R. n. 335 del 1982, la cui formula ampia copre anche le procedure riservate ai volontari in ferma prefissata ai sensi dell’art. 703 del d.lgs. n. 66 del 2010. L’intervento novellistico sul regolamento generale vigente, anziché l’adozione di un regolamento separato, assicura l’applicabilità della parte generale e l’uniformità della disciplina concorsuale. La predeterminazione analitica dei punteggi per la valutazione dei titoli nella fonte secondaria risponde a esigenze di trasparenza e parità di trattamento, sottraendo alla Commissione esaminatrice la determinazione del peso ponderale dei titoli.
Il Fatto
Il Ministero dell’interno ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, uno schema di regolamento volto a modificare il decreto ministeriale 9 settembre 2022, n. 168, al fine di adeguare la disciplina dei concorsi nella Polizia di Stato alla riforma introdotta dall’art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 119, che ha novellato la disciplina del reclutamento dei volontari in ferma prefissata, distinguendo la ferma iniziale da quella triennale e rideterminando il contenuto dell’art. 703 del d.lgs. n. 66 del 2010, che non contiene più alcun rinvio a decreti interministeriali.
Lo schema si compone di tre articoli: l’articolo 1 inserisce l’articolo 40-bis, rubricato «Procedura riservata ai volontari in ferma prefissata»; l’articolo 2 abroga il previgente decreto interministeriale 22 febbraio 2006; l’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione osserva che la documentazione trasmessa risulta complessivamente adeguata, pur segnalando la mancanza di sottoscrizione della relazione illustrativa e dell’A.T.N. e l’assenza della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato sulla relazione tecnica, adempimento da completare prima della definitiva adozione.
Quanto alla base legale, il parere la individua correttamente nell’art. 6, comma 7, del d.P.R. n. 335 del 1982, la cui formula volutamente ampia copre anche le procedure riservate a categorie determinate dalla legge. La scelta di intervenire mediante novella sul decreto ministeriale n. 168 del 2022 è condivisibile sul piano sistematico, poiché assicura l’applicabilità della parte generale del regolamento anche alla procedura riservata.
Con riferimento all’articolo 1 dello schema, il parere suggerisce una riformulazione del comma 1 per rendere la disposizione autoesplicativa, inserendo dopo le parole “ai sensi” le parole “e in presenza dei requisiti”, al fine di chiarire che il rinvio all’art. 703 C.O.M. riguarda anche il possesso dei requisiti soggettivi, quali il limite d’età di 25 anni. Viene inoltre segnalata l’opportunità di inserire un espresso richiamo all’art. 2198-bis C.O.M., che nella fase transitoria equipara i volontari in ferma prefissata di un anno a quelli in ferma iniziale.
Quanto al comma 2, il parere rileva che la locuzione «all’aliquota di cui al presente articolo» presuppone un riferimento non menzionato nel comma 1, suggerendo di sostituirla con «per i candidati di cui al comma 1». Vengono inoltre segnalati due refusi: l’indicazione del punteggio «0.50» con il punto in luogo della virgola e il richiamo alla lettera c) in luogo del numero 3). Il parere valuta positivamente la predeterminazione dei punteggi nella fonte secondaria, che sottrae alla discrezionalità delle Commissioni il peso ponderale dei titoli, e suggerisce di espungere il termine «riconoscimenti», atecnico rispetto al C.O.M., mantenendo la sola locuzione «ricompense e benemerenze».
Infine, la Sezione condivide l’abrogazione del decreto interministeriale del 2006, suggerendo di esplicitare la decorrenza dell’effetto abrogativo, e ritiene coerente la clausola di invarianza finanziaria con la natura ordinamentale del regolamento.
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