Lacune dell’AIR e sospensione dell’esame dello schema di regolamento “amicus maris” (Cons. Stato n. 900 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’analisi di impatto della regolamentazione costituisce strumento imprescindibile per inquadrare quantitativamente il settore oggetto dell’intervento regolatorio e per definire ex ante gli obiettivi del medesimo, dovendo la consultazione pubblica precedere la formulazione definitiva del contenuto dell’atto. La norma regolamentare non può introdurre requisiti aggiuntivi ovvero cumulativi rispetto a quelli, posti in termini di alternatività, dalla fonte primaria; l’attribuzione di un riconoscimento ambientale che agisce sul posizionamento di mercato impone una compiuta valutazione dei costi di compliance per le diverse categorie di imprese. La carenza dell’AIR e della consultazione preclude il carattere di definitività dello schema, condizione ordinamentale per la pronuncia del Consiglio di Stato.
Il Fatto
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso al Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, lo schema di regolamento recante la disciplina per l’attribuzione del riconoscimento ambientale denominato “amicus maris”, in attuazione dell’art. 11, comma 2, della legge 17 maggio 2022, n. 60. Il provvedimento, volto a incentivare comportamenti virtuosi degli imprenditori ittici e degli acquacoltori, è stato accompagnato dalla relazione illustrativa e dall’AIR, sottoposta a due valutazioni del NUVIR. La seconda valutazione ha considerato adeguata l’analisi a seguito delle integrazioni, pur rilevando criticità residue sulla genericità degli impatti ambientali e sulla mancata consultazione pubblica.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva profili procedimentali critici. Quanto al concerto del Ministero dell’agricoltura, la sottoscrizione del capo di gabinetto non è preceduta da clausola di delega di firma che ne esprima la riconducibilità alla volontà dell’organo politico di vertice, in contrasto con l’orientamento consolidato secondo cui il concerto è atto del Ministro, non del Ministero, attenendo i profili formali alla legittimità dell’atto normativo.
Nel merito, l’istruttoria risulta viziata dall’omessa consultazione pubblica, parte integrante dell’AIR ai sensi del d.PCM n. 169/2017. La Sezione sottolinea che l’AIR deve precedere la formulazione dell’atto e oggettivare le criticità da risolvere, mentre nel caso di specie la quantificazione degli impatti delle attività di pesca e di acquacoltura è generica e non riferita alle misure previste dallo schema. La mancata consultazione ha impedito di verificare gli effetti del meccanismo incentivante, che agisce sul posizionamento di mercato degli operatori e avrebbe richiesto la stima dei costi di compliance per le diverse tipologie di imprese.
La Sezione riscontra inoltre profili di incoerenza con la base normativa. L’art. 11 della legge n. 60/2022 pone in termini di alternatività i tre presupposti per il riconoscimento, mentre gli artt. 4 e 5 dello schema ne richiedono il concorso obbligatorio con requisiti aggiuntivi non previsti dalla legge, quali il conferimento di rifiuti accidentalmente pescati e la partecipazione a corsi di formazione. L’Amministrazione non è abilitata a innovare, con fonte subordinata, un assetto normativo che attribuisce un diritto ai soggetti interessati.
Vengono altresì evidenziate la genericità della definizione di “materiali a ridotto impatto ambientale”, la denominazione del logo non coincidente con la platea dei soggetti ammissibili e profili formali da correggere. In via collaborativa, la Sezione formula osservazioni, tra cui l’opportunità di prevedere un elenco dei materiali in allegato e un periodo minore per il conferimento dei rifiuti in sede di prima applicazione.
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