Equiparazione della sentenza di patteggiamento alla condanna non disposta dal regolamento (Cons. Stato n. 516 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
L’articolo 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, ha determinato l’abrogazione implicita delle norme extra-penali, anche di rango regolamentare, che equiparano la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, salvo che con la prima siano state applicate pene accessorie. L’Amministrazione non può, per via regolamentare, introdurre tale equiparazione nel silenzio della disposizione di rango primario, atteso che la preclusione opera a fortiori nei confronti delle norme secondarie. La disciplina si applica secondo il principio tempus regit actum, con riguardo alla legge vigente al momento dell’adozione dell’atto amministrativo, a prescindere dalla data di pronuncia della sentenza di patteggiamento.
Il Fatto
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso alla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato lo schema di decreto ministeriale recante la nuova disciplina dell’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge n. 426 del 1998. Lo schema, che sostituisce integralmente il D.M. n. 143 del 2016, intende rimodulare i requisiti di accesso, con particolare riguardo all’apertura a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, e adeguare la disciplina alla durata quinquennale dell’iscrizione introdotta dal decreto-legge n. 76 del 2020. Il parere è richiesto in via consultiva sugli atti normativi.
La Motivazione della Corte
La Sezione, nel valutare lo schema, ha rilevato che l’articolo 4 ripropone la disciplina del D.M. n. 143 del 2016 in tema di cancellazione dall’Albo, prevedendo che osti all’iscrizione la pronuncia di una sentenza di patteggiamento per taluni reati, senza considerare la sopravvenienza dell’articolo 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022.
La norma processuale stabilisce che, se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna. Il Consiglio di Stato, richiamando il precedente parere della Prima Sezione n. 524 del 2024, ha osservato che tale disposizione ha comportato l’abrogazione implicita delle precedenti norme extra-penali che disponevano l’equiparazione.
Nel caso di specie, mancando una norma primaria che attribuisca all’Amministrazione il potere di introdurre l’equiparazione, la Sezione ha escluso che questa possa essere disposta per via regolamentare. Se l’inefficacia opera rispetto alle norme che prevedono espressamente l’equiparazione, a fortiori la preclusione riguarda le norme secondarie, non potendo l’Amministrazione disporre con regolamento ciò che è precluso alle norme di rango primario. A sostegno di tale conclusione è citata la giurisprudenza della Sezione VI, n. 1556 del 2026, in tema di illegittimità dell’equiparazione disposta da un bando.
La Sezione ha infine chiarito che le conclusioni non dipendono dall’epoca in cui la sentenza di patteggiamento è stata pronunciata, operando la disciplina secondo il principio tempus regit actum con riferimento agli atti del procedimento amministrativo. Ha pertanto suggerito di limitare l’equiparazione alle sole ipotesi in cui con la sentenza sia stata applicata una pena accessoria, esprimendo parere favorevole con osservazioni sullo schema.
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