Sistema nazionale di allerta rapida droghe: natura regolamentare e parere sospeso (Cons. Stato n. 291/2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata qualificazione formale di un atto da parte della fonte normativa che lo prevede non esclude la sua natura regolamentare, quando le prescrizioni abbiano carattere generale, innovativo e astratto, operando per classi tipiche di situazioni e non per casi singoli. Ne consegue l’obbligo di osservare le forme e le procedure dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e di sottoporre l’atto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il termine per l’esercizio della potestà regolamentare non è perentorio, salvo diversa espressa previsione, e il suo decorso non determina la decadenza. È ineludibile, per i regolamenti che disciplinano il trattamento di dati personali, la consultazione del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679.
Il Fatto
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dei compiti e dell’organizzazione del Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), adottato in attuazione dell’articolo 14-bis, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990. Tale disposizione, introdotta dalla legge di bilancio per il 2025, ha istituito il Sistema quale strumento di coordinamento operativo per l’individuazione e la prevenzione di fenomeni pericolosi per la salute pubblica legati alle nuove sostanze psicoattive, in collegamento con il Sistema europeo di allerta gestito dall’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe. Il provvedimento consta di 28 articoli e disciplina la procedura di allerta, i compiti dei centri collaborativi di primo e secondo livello e il trattamento dei dati.
La Motivazione della Corte
La Sezione consultiva ha premesso la necessità di qualificare la natura dell’atto, condividendo l’opzione dell’Amministrazione per la natura regolamentare, quale regolamento ministeriale ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988. Il carattere generale, innovativo e astratto delle disposizioni, destinate a operare per classi tipiche di situazioni con rilevanza esterna, impone l’osservanza delle procedure proprie dei regolamenti e la sottoposizione al visto della Corte dei conti, da evidenziare nel Preambolo e nell’explicit del decreto.
Quanto al termine di novanta giorni per l’adozione, la Sezione ha escluso che sia perentorio, rilevando come un termine cogente per l’esercizio della potestà normativa sia previsto dall’ordinamento solo per i decreti legislativi delegati. La natura non perentoria del termine si concilia con la ratio della norma, che richiede una normativa secondaria per completare la disciplina.
Sono stati, tuttavia, rilevati profili critici che hanno indotto alla sospensione del parere. In primo luogo, lo schema non è munito della verifica di copertura finanziaria della Ragioneria generale dello Stato, adempimento non eludibile anche per le misure regolamentari; la Sezione ha quindi chiesto l’acquisizione della relazione tecnica verificata, considerata la prospettata valorizzazione delle risorse già disponibili per la gestione del precedente Sistema.
In secondo luogo, non risulta acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, obbligatorio ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 154 del d.lgs. n. 196 del 2003, atteso che lo schema prevede attività di acquisizione, inoltro e conservazione di dati, anche sensibili, da parte dei centri operativi, nonostante la previsione di un trattamento in forma anonimizzata.
La Sezione ha inoltre segnalato l’opportunità di un maggiore coinvolgimento, in sede istruttoria, dei soggetti individuati come centri collaborativi di primo livello e delle Regioni, e ha formulato osservazioni di drafting, suggerendo la precisazione dell’ambito dei soggetti di cui il Dipartimento può avvalersi ex articolo 11 dello schema e correzioni testuali.
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