Facoltà di inclusione del cavo di ricarica e coerenza regolatoria (Cons. Stato n. 243 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La modifica di una disposizione regolamentare che intenda recepire gli orientamenti interpretativi della Commissione europea deve essere formulata in modo coerente con l’obiettivo dichiarato, senza determinare effetti ultronei rispetto alla portata effettivamente voluta dall’Amministrazione. Quando la novella sostituisce integralmente una previsione che sanciva un obbligo, il venir meno dell’espresso richiamo a una fonte primaria può integrare un profilo di conformità alla gerarchia delle fonti. L’istruttoria normativa deve essere completa e definitiva, con particolare riguardo alla verifica di invarianza finanziaria e alla trasmissione in formato non modificabile.
Il Fatto
Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale recante modifiche al d.m. 7 aprile 2017, n. 101, in materia di sorveglianza e controlli sulle apparecchiature radio. L’intervento, adottato ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, legge n. 400/1988, si compone di un solo articolo e mira ad allineare la disciplina nazionale alla Comunicazione della Commissione europea C/2024/2997, secondo cui la decisione di fornire il cavo di ricarica spetta al fabbricante. In particolare, lo schema sostituisce la previsione che imponeva l’inclusione del cavo in tutte le confezioni, con una nuova formulazione che lascia all’operatore economico la facoltà di includerlo nelle sole confezioni senza dispositivo di ricarica.
La Motivazione della Corte
La Sezione osserva preliminarmente che lo schema non reca la clausola di invarianza finanziaria e che la relazione tecnica non risulta verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. In continuità con il proprio consolidato orientamento, il Consiglio di Stato ritiene necessario acquisire il bollino di verifica a cura dell’Amministrazione proponente, a tutela della neutralità finanziaria e dell’immutabilità dell’atto nel successivo iter.
Sotto il profilo dell’istruttoria, la Sezione rileva che non emerge dalla documentazione la ragione per cui l’allineamento alla Comunicazione europea non sia stato perseguito già con il d.m. 6 giugno 2025, n. 115. Inoltre, la trasmissione dello schema in formato word, non chiuso, costituisce un elemento di incertezza sulla definitività del testo sottoposto al parere, in conformità con i precedenti richiamati.
Nel merito, la Sezione evidenzia che la disposizione vigente aveva una duplice portata prescrittiva, riguardando sia le confezioni con dispositivo di ricarica sia quelle prive. La nuova formulazione, limitando la facoltà alle sole confezioni senza dispositivo, produce due effetti apparentemente non voluti: da un lato, il venir meno dell’espressa previsione dell’obbligo di includere il cavo nelle confezioni con dispositivo, desumibile solo a contrario; dall’altro, la caduta del richiamo alla conformità del cavo all’Allegato I bis, parte I, punto 2, del d.lgs. n. 100/2024, con possibile profilo di conformità alla fonte primaria.
La Sezione prospetta quindi due possibili soluzioni correttive: qualora l’intento sia un pieno allineamento alla Comunicazione, la facoltà dovrebbe essere estesa alle confezioni con o senza dispositivo; in alternativa, ove si intenda mantenere l’obbligo per le confezioni con dispositivo, tale obbligo andrebbe esplicitato con il richiamo alla conformità all’Allegato I bis. Infine, la Sezione raccomanda di contrassegnare l’articolo come “ART. 1”, in conformità alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001.
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