Revisione dello strumento militare e reclutamento dei volontari (Cons. Stato n. 223/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio della delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale richiede l’acquisizione di tutti gli atti endoprocedimentali previsti dalla legge di delegazione, ivi inclusa la proposta congiunta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, la cui carenza non può ritenersi colmata dal semplice richiamo nel preambolo dello schema di decreto. Il coinvolgimento delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari deve avvenire in tempi congrui che consentano un esame consapevole delle disposizioni, non riducendosi a un mero adempimento formale. La disciplina di fattispecie già regolate da norme regolamentari di carattere generale richiede l’espressa modifica di queste ultime, senza ricorrere impropriamente a disposizioni di rango primario.
Il Fatto
Il Ministero della difesa ha trasmesso al Consiglio di Stato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale, adottato in attuazione dell’art. 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201. Lo schema, composto di tre articoli, persegue l’adeguamento delle dotazioni organiche complessive del personale militare verso il modello professionale di 160.000 unità entro il 2033 e amplia la partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate. L’esame preliminare è avvenuto nella riunione del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
La Sezione consultiva ha innanzitutto ricostruito il termine di scadenza della delega, individuandolo nel 6 aprile 2026 quale esito della proroga di novanta giorni prevista dall’art. 2, comma 2, della legge n. 201/2023, applicabile in ragione della trasmissione dello schema alle Camere in prossimità della scadenza originaria del 6 gennaio 2026.
Quanto al procedimento, il Consiglio di Stato ha rilevato la mancata acquisizione agli atti della proposta congiunta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, richiesta dalla norma di delega. La carenza non è stata ritenuta colmabile dal formale richiamo contenuto nel preambolo, né desumibile in via sostanziale dalla documentazione trasmessa. Ciononostante, considerata l’urgenza connessa alla scadenza della delega, la Sezione ha preferito esprimere parere definitivo limitandosi a segnalare la lacuna.
Sul coinvolgimento delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM), la Sezione ha preso atto delle osservazioni pervenute, che lamentavano la ristrettezza dei termini concessi per la risposta, e delle repliche contenute nella relazione al Ministro. Pur condividendo la valutazione che molte proposte eccedessero i principi di delega, il Consiglio di Stato ha suggerito per il futuro un coinvolgimento delle associazioni in tempi più ampi e condivisi, per garantirne un apporto consapevole e responsabile.
Nel merito dell’articolato, il parere ha formulato specifici rilievi. In relazione all’introduzione della figura dell’aspirante nell’Esercito italiano, ha suggerito l’adeguamento delle corrispondenti disposizioni del d.P.R. n. 90/2010. Quanto alla previsione sull’alloggiamento degli aspiranti, ha evidenziato l’uso improprio di una norma primaria per disciplinare una fattispecie già regolata dal TUOM, proponendo l’espressa modifica di quest’ultimo. Ha inoltre raccomandato di dettagliare la nuova disciplina della promozione degli ufficiali che superano l’anno di corso e di specificare gli ambiti di competenza per i concorsi straordinari di accesso al ruolo marescialli.
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