Cartella esattoriale intestata a società estinta e notificata all’ex socio: validità e onere della prova (Cass. civ. Sez. 5 n. 138 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica di atti impositivi o di riscossione intestati a società, di capitali o di persone, estinta per cancellazione dal registro delle imprese è valida ed efficace se effettuata, dopo l’estinzione, agli ex soci, anche solo ad alcuno di essi, senza necessità di emissione di specifici atti a loro intestati: trova fondamento nel fenomeno successorio regolato dall’art. 2495 cod. civ. e realizza lo scopo di rendere edotto almeno un successore della pretesa. La responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta può essere fatta valere dall’Amministrazione finanziaria, in via autonoma, solo con un apposito avviso di accertamento ex art. 36, quinto comma, d.P.R. n. 602/1973, nel quale deve essere dedotta l’avvenuta percezione di somme o beni sociali, quale condizione dell’azione che attiene all’interesse ad agire del fisco e non alla legittimazione passiva del socio, con onere della prova a carico dell’Ufficio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva notificato a un ex socio di una società di persone estinta una cartella di pagamento intestata alla società medesima. Successivamente, l’Ufficio aveva notificato direttamente al socio l’intimazione di pagamento. Il contribuente aveva impugnato l’intimazione dinanzi alla C.t.p. di Matera, che aveva rigettato il ricorso; l’appello era stato respinto dalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Basilicata.
Avverso tale sentenza, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 2312, secondo comma, cod. civ. per non avere la Corte territoriale dichiarato la nullità dell’intimazione esattoriale, in quanto preceduta e fondata su una cartella di pagamento intestata alla società estinta e non personalmente all’ex socio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha inquadrato la questione richiamando il principio, già affermato dalle Sezioni Unite nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio di tipo peculiare, in forza del quale i soci subentrano nelle obbligazioni sociali inadempiute, rispondendone nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione ovvero illimitatamente a seconda del regime di responsabilità vigente pendente societate.
Alla luce di tale principio, la S.C. ha ribadito la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla validità della notificazione di atti impositivi intestati alla società estinta, quando effettuata nei confronti degli ex soci, richiamando in particolare Cass. n. 753 del 2024 e Cass. nn. 31037 del 2017 e 24793 del 2020. Tale modalità, ha precisato la Corte, non richiede l’emissione di specifici atti intestati e diretti ai soci, poiché realizza lo scopo di portare la pretesa tributaria a conoscenza di almeno uno dei successori, in modo analogo a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973 per il caso di morte del debitore.
Con riferimento alla distinta ipotesi della responsabilità iure proprio del socio ex art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, la Corte ha richiamato i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 3625 del 2025, che hanno qualificato l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione come condizione dell’azione, attinente all’interesse ad agire del fisco. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria deve dedurre tale presupposto in un autonomo e motivato avviso di accertamento notificato direttamente al socio, non potendo la relativa responsabilità essere accertata per la prima volta nel giudizio di impugnazione dell’atto originariamente notificato alla società.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto infondata la tesi del ricorrente, poiché la notifica della cartella di pagamento intestata alla società estinta, effettuata all’ex socio, era idonea a far valere la sua garanzia illimitata per i debiti della società cessata, senza che fosse necessario un nuovo e autonomo atto impositivo. La Corte territoriale si era correttamente uniformata a tali principi e il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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