Onere del danneggiato di provare il nesso di causa nella responsabilità ex art. 2050 e 2051 c.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 254 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità civile, sia nell’ipotesi di cui all’art. 2050 c.c. (esercizio di attività pericolosa) sia in quella di cui all’art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia), l’onere della prova del nesso di causa tra la condotta del danneggiante o il dinamismo della cosa e l’evento di danno grava sempre sul danneggiato. Solo quando tale prova è fornita sorge a carico del convenuto l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno o la sussistenza del caso fortuito. La prova del nesso causale è preliminare a ogni altra indagine e il suo mancato assolvimento comporta il rigetto della domanda, senza che possa configurarsi un’inversione dell’onere probatorio a danno del danneggiante. Il nesso di causalità non si identifica con il mero nesso di occasionalità, poiché l’esercizio dell’attività pericolosa che costituisca solo l’occasione del danno non è sufficiente a radicare la responsabilità ex art. 2050 c.c.
Il Fatto
Un lavoratore dipendente, alla guida di un autocarro per conto della propria società, subiva gravi lesioni nell’area di una cava gestita da altra società. Dopo aver parcheggiato il mezzo, il freno a mano non aveva funzionato e l’autocarro, ponendosi in movimento, lo aveva investito. Il danneggiato agiva in giudizio nei confronti della società proprietaria della cava, che chiamava in causa la società datrice di lavoro, con la quale erano state poi chiamate in garanzia le compagnie assicurative. La domanda, basata alternativamente sulla responsabilità da cose pericolose, da cosa in custodia o ex art. 2043 c.c., era rigettata in primo grado.
Interposto appello, nel corso del giudizio interveniva il fallimento della società proprietaria della cava e la messa in liquidazione della società datrice di lavoro. La Corte d’Appello dichiarava dapprima improcedibile la riassunzione, ma la Cassazione, con sentenza n. 11741/2021, annullava tale decisione, affermando che, in caso di fallimento sopravvenuto alla sentenza di primo grado, la parte non ha onere di insinuarsi al passivo ma deve impugnare la sentenza per evitarne il passaggio in giudicato. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale confermava il rigetto della domanda, escludendo la prova del nesso causale e ritenendo verosimile che l’incidente fosse derivato dal mancato corretto inserimento del freno di stazionamento da parte dello stesso danneggiato. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rigetta preliminarmente l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Fallimento, che reiterava la tesi della necessità dell’insinuazione al passivo. La Corte osserva che la precedente sentenza di annullamento, avendo imposto il giudizio di rinvio, ha ricreato la situazione antecedente: per evitare il passaggio in giudicato, la decisione resa all’esito di tale giudizio va impugnata. L’eventuale insinuazione al passivo, inoltre, realizza esclusivamente un interesse del creditore e non può costituire un presupposto per la prosecuzione del giudizio da parte del danneggiato.
Nel merito, la Corte affronta i motivi di ricorso che denunciano la violazione degli artt. 2050 e 2051 c.c. e l’asserita inversione dell’onere della prova. I giudici di legittimità chiariscono che la Corte d’Appello non ha affatto invertito gli oneri probatori, avendo accertato il mancato assolvimento, da parte del danneggiato, dell’onere di dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia o l’attività pericolosa e l’evento di danno. Solo a seguito di tale dimostrazione, che è preliminare a ogni altra indagine, il convenuto è tenuto a fornire la prova liberatoria, ossia quella di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno oppure quella del caso fortuito.
La Corte precisa inoltre che il nesso di causalità non equivale al nesso di occasionalità. L’eventuale pericolosità dell’attività esercitata nella cava ha rappresentato solo l’occasione del danno, che in realtà è da ricondursi all’uso del mezzo di trasporto, il quale non costituisce di per sé attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. Sotto il profilo dell’art. 2051 c.c., la Corte ribadisce che grava sul danneggiato la prova che il danno è derivato dal dinamismo della cosa in custodia: in assenza di tale prova, non può pretendersi dal custode alcuna dimostrazione del fortuito.
Quanto ai motivi riguardanti la valutazione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d’ufficio, la Corte li dichiara inammissibili, poiché, sotto l’apparente deduzione di un errore percettivo o di un omesso esame, i motivi propongono una mera rivalutazione del materiale istruttorio, volta a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella, logicamente motivata, accolta dai giudici di merito. La decisione, basata su un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, aveva escluso la prova del difetto di funzionamento del freno e aveva optato per la tesi del mancato inserimento dello stesso da parte del danneggiato. Il ricorso è pertanto rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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