Correzione d’ufficio dell’errore materiale per condanna alle spese della parte intimata non costituita (Cass. civ. Sez. 5 n. 472 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., può essere chiesta dalla parte interessata con ricorso o essere rilevata d’ufficio dalla Corte. L’erronea attribuzione delle spese processuali alla parte rimasta intimata che non si sia costituita, in violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., integra un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., in quanto l’eliminazione della statuizione di condanna del soccombente a favore della parte non costituitasi adempie alla necessità di adottare una pronuncia consequenziale di carattere accessorio a contenuto normativamente obbligato, non implicante alcuna discrezione valutativa da parte del giudice.
Il Fatto
Con istanza successiva alla pubblicazione di un’ordinanza della Corte di Cassazione, la società ricorrente, quale società incorporante di altra società, ha sollecitato l’esercizio del potere di correzione d’ufficio degli errori materiali contenuti nel provvedimento. L’ordinanza impugnata aveva indicato erroneamente il legale rappresentante di una delle società ricorrenti e i difensori dell’altra, ed aveva altresì disposto la condanna alle spese della parte ricorrente soccombente a favore dell’Agenzia delle Entrate, rimasta invece intimata e non costituita in giudizio.
Il procedimento è stato iscritto a ruolo e l’adunanza per la decisione in camera di consiglio è stata fissata. Le difese delle parti e il Pubblico Ministero, regolarmente avvisati, non hanno presentato memorie.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricostruito il procedimento di correzione dell’errore materiale, rilevando che esso può essere attivato su istanza di parte o d’ufficio e che, ai sensi dell’art. 375, comma 2, n. 4-bis, cod. proc. civ., la decisione è assunta con ordinanza in camera di consiglio, all’esito del procedimento delineato dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Tale ultima norma prevede che della fissazione del ricorso in camera di consiglio sia data comunicazione, almeno sessanta giorni prima dell’adunanza, al pubblico ministero e agli avvocati delle parti, ma non anche alla parte rimasta intimata.
La Corte ha quindi affermato che il rimedio della correzione dell’errore materiale è applicabile anche all’ipotesi di erronea attribuzione delle spese del giudizio di legittimità alla parte intimata che non si sia costituita. Tale attribuzione, infatti, viola l’art. 91 cod. proc. civ., il quale presuppone la condanna alle spese a favore della sola parte che le abbia effettivamente sostenute per la partecipazione al giudizio e lo svolgimento dell’attività difensiva.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che dall’intestazione dell’ordinanza risultava che l’Agenzia delle Entrate era rimasta intimata, mentre la motivazione e il dispositivo contenevano la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in suo favore. Tale contraddizione, emergente ictu oculi dal testo del provvedimento, ha integrato gli estremi dell’errore materiale correggibile. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento (tra cui Cass. n. 12185 del 2020), secondo cui l’eliminazione di una statuizione di condanna alle spese a favore di parte non costituita non implica alcuna discrezionalità valutativa, rientrando nell’ambito dei presupposti di fatto che giustificano il ricorso alla procedura di correzione.
La Corte ha altresì ritenuto sussistenti i presupposti per correggere gli errori materiali relativi all’identità del legale rappresentante di una società ricorrente e dei difensori dell’altra, come risultanti dall’intestazione del provvedimento. Ha pertanto disposto la correzione dell’ordinanza, eliminando la statuizione sulle spese e rettificando i dati identificativi erroneamente indicati.
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Nota della Redazione
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