Il possesso ventennale deve sussistere alla proposizione della domanda di usucapione (Cass. civ. Sez. 2 n. 517 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La durata ventennale del possesso, ai sensi dell’art. 1158 cod. civ., costituisce elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento. La relativa allegazione non integra gli estremi di un’eccezione in senso stretto, ma si risolve in una mera difesa del convenuto, che contesta il protrarsi ultraventennale del possesso dell’attore. Ne consegue che il giudice ha il potere-dovere di accertare, anche d’ufficio, la sussistenza di tale elemento costitutivo, indipendentemente dall’attività processuale della controparte. La domanda di accertamento dell’usucapione, essendo funzionale all’emanazione di una sentenza dichiarativa, richiede per il suo accoglimento la sussistenza di tutti i suoi elementi costitutivi al momento della proposizione della domanda, con la conseguenza che l’eventuale maturazione del termine ventennale nel corso del giudizio non è idonea a integrare la fattispecie acquisitiva.
Il Fatto
La vicenda traeva origine dalla domanda di usucapione di un terreno, proposta dinanzi al Tribunale di Velletri dal dante causa dell’odierna ricorrente, il quale sosteneva di aver goduto del bene uti dominus sin dal 1990, coltivandolo, recintandolo e infine delimitandolo con un cancello nel 1995. I convenuti contestavano la sussistenza del possesso, deducendo che il loro dante causa aveva apposto il cancello nell’ottobre 1995.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Roma, nel confermare la decisione, riteneva che il possesso esclusivo fosse iniziato con l’apposizione del cancello nel 1995 ed fosse perdurato fino al 2013, data di introduzione del giudizio, senza che fosse decorso il termine ventennale.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1158, 1165 e 2943 cod. civ., sostenendo che il possesso ininterrotto costituisca condizione dell’azione e possa maturare fino alla decisione, senza necessità che sussista al momento della domanda. In particolare, la ricorrente riteneva che l’interruzione del possesso non potesse derivare dalla mera costituzione in giudizio dei convenuti.
La Suprema Corte ha dichiarato il motivo infondato, richiamando il principio espresso da Cass. n. 5487 del 2004 e da Cass. n. 26111 del 2021, secondo cui la questione della durata del possesso non integra un’eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, con la conseguenza che il giudice deve accertare, anche d’ufficio, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto fatto valere. La mancata decorrenza del termine si presenta come circostanza ostativa all’accoglimento della domanda.
La Corte ha quindi ribadito che la domanda di accertamento dell’usucapione necessita, per il suo accoglimento, della sussistenza degli elementi costitutivi al momento della proposizione della domanda stessa. Nel caso di specie, il possesso esclusivo era iniziato nel 1995 e la domanda era stata notificata nel 2013, prima del maturarsi del ventennio, con la conseguente correttezza della decisione impugnata.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva degli intimati, non sono state liquidate le spese di lite, mentre la ricorrente è stata condannata al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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