Apparenza della servitù: occorre il collegamento funzionale univoco delle opere al fondo preteso dominante (Cass. civ. Sez. 2 n. 602 del 11.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini dell’acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente. Ne consegue che, per l’acquisto di una servitù di passaggio, non basta l’esistenza di una strada o di un percorso idonei, essendo essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente, occorrendo un quid pluris che dimostri la specifica destinazione all’esercizio della servitù. L’utilizzo promiscuo del passaggio da parte anche del proprietario del fondo preteso servente esclude l’univocità della destinazione.
Il Fatto
Un condominio conveniva in giudizio i proprietari e titolari di diritti reali su unità di un edificio vicino, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza di una servitù di passaggio sul proprio cortile. I convenuti proponevano domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’acquisto della servitù per usucapione. Il Tribunale rigettava l’actio negatoria servitutis e accoglieva la domanda riconvenzionale.
La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, accertava l’insussistenza della servitù, ordinando la cessazione del passaggio e rigettando la domanda riconvenzionale, ritenendo insussistenti sia il requisito dell’apparenza sia l’animus possidendi. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione dieci soggetti, sulla base di cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti di due ricorrenti che, a seguito della proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., non avevano depositato nuova procura e non avevano chiesto la decisione del ricorso.
Quanto al primo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 1027, 1028, 1031, 1158 e 1061 c.c. e sull’omesso esame di un fatto decisivo, la Suprema Corte lo ha ritenuto inammissibile. Ha ribadito che il requisito dell’apparenza implica la presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio della servitù, che rivelino in modo non equivoco il peso gravante sul fondo servente. Per il passaggio non basta l’esistenza di una strada o di un percorso idonei, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante, occorrendo un quid pluris che ne dimostri la specifica destinazione. La corte ha inoltre richiamato il principio per cui è sufficiente l’evidenza del collegamento funzionale tra l’opera e il fondo preteso dominante, ma ha rilevato come i ricorrenti avessero sollecitato un mero riesame del merito, estraneo al giudizio di legittimità.
Il secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito travisamento di una deposizione testimoniale, è stato giudicato infondato. La Corte ha ricordato che la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre l’attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre è attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. Nel caso di specie, l’utilizzo promiscuo del passaggio, emerso dalla deposizione, consentiva di escludere che il passaggio fosse univocamente destinato all’esercizio della servitù.
Il terzo e il quarto motivo, relativi al travisamento della prova testimoniale e alla motivazione apparente, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha precisato che il travisamento ricorre solo in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, con rimedio nella revocazione per errore di fatto, mentre la valutazione dell’attendibilità dei testi e la scelta tra le risultanze probatorie sono apprezzamenti riservati al giudice del merito.
Il quinto motivo, sull’animus possidendi, è stato infine ritenuto inammissibile, risolvendosi nuovamente in un’istanza di riesame del giudizio fattuale. Il ricorso è stato quindi interamente disatteso, con condanna alle spese e, per la parte che aveva chiesto la decisione, al pagamento della somma ex art. 96 c.p.c. e alla cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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