Vizi del consenso nel contratto di lavoro rilevabili solo su domanda di parte (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 649 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I vizi del consenso (errore, violenza, dolo) costituiscono cause non di nullità ma di annullamento del contratto, sicché l’invalidità ad essi conseguente non è rilevabile d’ufficio dal giudice, ma deve essere fatta valere dalla parte il cui consenso è viziato. Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso. Il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, emette un provvedimento diverso da quello richiesto, pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma respingeva l’appello del lavoratore, confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento con cui la società, in data 5.10.2018, aveva sospeso il versamento della retribuzione, e la condanna della società ad adibirlo a mansioni equivalenti a quelle di portalettere, oltre al pagamento delle retribuzioni maturate. Il giudice di secondo grado fondava la decisione sulla circostanza che il lavoratore, all’epoca della conciliazione giudiziale del 25.9.2018, fosse privo di un elemento essenziale per lo svolgimento delle mansioni di portalettere, quale il possesso della patente di guida, ravvisando un vizio genetico dell’accordo conciliativo e legittimando la sospensione dell’obbligazione retributiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, accogliendo il secondo e il terzo motivo, con i quali si denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c..
I giudici di legittimità hanno chiarito che il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi. Il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito emette un provvedimento diverso da quello richiesto, pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori.
La Corte territoriale aveva rilevato d’ufficio la questione del vizio del consenso nella conclusione dell’accordo conciliativo, mai dedotta in causa dalla società. Tali questioni, invece, non involgevano la legittimità dell’accordo conciliativo, ma partivano dal dato pacifico del ripristino del rapporto di lavoro tra le parti in esecuzione di quell’accordo. Si discuteva, infatti, dell’impossibilità della prestazione di portalettere per mancanza della patente di guida e dell’obbligo del datore di adibire il dipendente ad altre mansioni compatibili.
La Suprema Corte ha quindi ribadito che i vizi del consenso (errore, violenza, dolo) costituiscono cause non di nullità ma di annullamento del contratto e l’invalidità ad essi conseguente non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere fatta valere dalla parte il cui consenso è viziato. La pronuncia della Corte d’appello, che ha ritenuto insussistente l’obbligo datoriale in ragione del rilevato d’ufficio vizio del consenso per errore, viola l’art. 112 c.p.c. perché sposta l’oggetto del processo fuori dal recinto segnato dalle domande e dalle eccezioni delle parti.
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo e dichiarato assorbiti i restanti, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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