Accertamento analitico-induttivo legittimo in presenza di ricarichi non in linea con gli studi di settore (Cass. civ. Sez. 5 n. 688 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 è legittimo anche in presenza di scritture contabili regolarmente tenute, qualora la contabilità risulti complessivamente inattendibile perché le sue risultanze rivelino profili di antieconomicità del comportamento del contribuente. Tali profili possono essere desunti anche da percentuali di ricarico sulle vendite non in linea con i parametri degli studi di settore, nel qual caso i ricavi possono essere rideterminati applicando ai costi di acquisto della merce la percentuale di ricarico risultante dalla media aritmetica o ponderata dei prezzi del campione esaminato. Con riguardo al giudizio di legittimità, il mancato esame di un’eccezione di inammissibilità dell’appello non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ma può configurare una violazione di norme diverse, da censurarsi specificamente. È, infine, inammissibile il motivo di ricorso che deduca l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione, senza confrontarsi con la formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. novellato, che censura il solo omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società, esercente attività di commercio al dettaglio di bevande e alimentari, un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2008, con cui contestava un maggior reddito imponibile, operando una ricostruzione induttiva dei ricavi e disconoscendo costi non documentati, in ragione dell’incongruenza del reddito dichiarato rispetto ai parametri degli studi di settore.
La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso della contribuente. L’Agenzia proponeva appello e la Commissione tributaria regionale della Lombardia lo accoglieva, ritenendo legittimo l’accertamento induttivo, attesa la condotta antieconomica della società, e non provata la riferibilità alle fatture contestate dei pagamenti risultanti dall’estratto conto bancario. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, dichiarando inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quinto, e infondato il quarto. Con riferimento al primo e al secondo motivo, relativi all’omessa pronuncia su eccezioni processuali e sulla motivazione della sentenza di primo grado, la Corte ha chiarito che la parte è carente di interesse, in ragione del carattere interamente sostitutivo della sentenza di appello. Quanto all’eccezione di inammissibilità dell’appello, ha precisato che il mancato esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo per domande ed eccezioni di merito, ma può costituire un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., quando la soluzione implicitamente data risulti erronea, e che tale errore deve essere stato utilmente censurato in ricorso.
Con riferimento al terzo e al quinto motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità in quanto i vizi di insufficienza e contraddittorietà della motivazione erano stati dedotti secondo la versione previgente dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis solo alle sentenze pubblicate prima dell’11 settembre 2012. Per le sentenze successive, come quella impugnata, la novella di cui all’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, ha circoscritto il vizio al solo omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione, introducendo oneri di indicazione rigorosi a pena di inammissibilità.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il quarto motivo, con cui la società lamentava la violazione dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, avendo l’Ufficio applicato una percentuale di ricarico irrealistica. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, è costante nel ritenere legittimo l’accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, qualora emergano profili di antieconomicità, quali ricarichi non in linea con gli studi di settore. Nel caso di specie, i giudici di appello avevano correttamente valorizzato il dato che la percentuale di ricarico applicata era quella indicata dalla stessa contribuente, circostanza non censurata.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alle spese e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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