Azione di responsabilità contro l’amministratore di società di capitali fallita e criteri di liquidazione del danno (Cass. civ. Sez. 1 n. 801 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile devono essere operate avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde consentire la verifica del rapporto di causalità tra tali inadempimenti e il danno di cui si pretende il risarcimento. Il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare può essere utilizzato soltanto per la liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni di legge e siano indicate le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti dannosi; esso non trova invece applicazione quando la curatela abbia allegato e provato specifici comportamenti e voci di danno, dovendosi in tal caso procedere alla loro quantificazione, eventualmente ridotta in misura pari allo sbilancio patrimoniale in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La censura concernente il mancato accertamento del dolo o della colpa dell’amministratore è inammissibile se la questione non è stata proposta in appello, gravando sulla parte ricorrente l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione nel giudizio di merito e di indicare l’atto processuale in cui ciò è avvenuto.
Il Fatto
Il fallimento di una società a responsabilità limitata aveva convenuto in giudizio colui che ne era stato amministratore dalla costituzione fino al 2011, promuovendo l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l. fall.. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ravvisando la responsabilità dell’ex amministratore per aver compiuto frodi fiscali tramite rapporti commerciali con società cartiere coinvolte in frodi carosello, con un importo evaso di complessivi € 4.485.759,72, e per il mancato rinvenimento dell’attivo evidenziato nel bilancio 2008, pari a € 4.111.959,10. La condanna era stata tuttavia limitata al minor importo corrispondente allo sbilancio fallimentare, come richiesto dalla procedura.
La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione di primo grado, respingendo l’appello dell’ex amministratore. Questi aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2394, 2043 e 2697 cod. civ. per il mancato assolvimento dell’onere probatorio sul nesso causale tra condotte illecite e danno, e, con il secondo motivo, la nullità della decisione per mancanza o apparenza della motivazione circa l’utilizzo del criterio dello sbilancio fallimentare nella quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, dichiarandoli entrambi inammissibili. Quanto al primo, ha osservato che la Corte di merito aveva fatto puntuale applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 9100/2015, avendo verificato l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dell’amministratore e i danni pretesi dalla procedura. La responsabilità era stata fondata non sulla mera mancanza delle scritture sociali ma sulla volatilizzazione dell’attivo sociale esistente al termine dell’esercizio 2008, in un contesto di logica gestionale preordinata a non lasciare traccia delle vicende sociali.
La Corte ha inoltre escluso che potesse darsi accesso a una rilettura degli accertamenti di fatto del giudice di merito, ribadendo che il ricorso per cassazione non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale ma solo la facoltà di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni della sentenza impugnata, come ribadito da Cass. 20179/2024 e Cass. 15033/2024.
In relazione alla censura sul mancato accertamento dell’elemento soggettivo, la Corte ha rilevato che si trattava di una questione implicante accertamenti in fatto non espressamente proposta in appello. Ha quindi richiamato il principio, costantemente affermato da Cass. 6089/2018 e Cass. 23675/2013, secondo cui la parte ricorrente ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione nel giudizio di merito e di indicare il relativo atto processuale, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. La doglianza risultava inoltre incompatibile con le constatazioni dei giudici distrettuali circa l’operato dell’amministratore “unitamente a società cartiere” e la “logica gestionale preordinata a non tener traccia delle vicende sociali”.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che i giudici di merito non avevano affatto applicato il criterio della differenza tra attivo e passivo ai fini di una liquidazione equitativa del danno. Essi avevano invece accertato specifici comportamenti e voci di danno, riducendone l’ammontare in misura pari allo sbilancio patrimoniale, in accoglimento della richiesta della curatela e nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ.. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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