Compensazione delle spese illegittima se la parte è totalmente vittoriosa (Cass. civ. Sez. 5 n. 2542 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di compensare le spese di lite ha natura discrezionale, ma il sindacato di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., è circoscritto all’accertamento dell’insussistenza della violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. L’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 consente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere adeguatamente esplicitate in motivazione e non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in cassazione.
Il Fatto
Il contribuente aveva proposto ricorso avverso due avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 per i periodi d’imposta 2007 e 2008, accolti dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. La prosecuzione del giudizio era stata caratterizzata da una prima sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi, e da una seconda pronuncia della medesima Commissione, che li aveva rigettati nel merito. A seguito di una prima cassazione, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, in sede di rinvio, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione finanziaria risultava quindi soccombente in tutti i gradi successivi al primo, ma la Corte territoriale compensava le spese dei precedenti giudizi, ad eccezione di quelle del secondo rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura del contribuente, il quale aveva dedotto la violazione degli artt. 92 cod. proc. civ. e 15 d.lgs. n. 546/1992 avendo il giudice di rinvio compensato le spese dei gradi precedenti nonostante la piena soccombenza dell’amministrazione finanziaria. La motivazione posta a fondamento della compensazione, basata sull’assunta non imputabilità all’Agenzia dell’omessa motivazione di una delle sentenze di merito, è stata ritenuta illogica ed erronea sotto molteplici profili: non consentiva di individuare a quale delle due pronunce della Commissione Tributaria Regionale si riferisse, nessuna delle quali era stata cassata per tale vizio, ed era comunque inidonea a giustificare la compensazione delle spese di giudizi diversi da quello cui la sentenza affetta dal preteso vizio si riferiva.
La Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione sull’opportunità di compensare le spese, anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo quando la motivazione risulti illogica o erronea, ovvero quando le spese vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Ha inoltre evidenziato la sostanziale identità di ratio tra l’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e il novellato art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018, richiedendo in ogni caso una motivazione adeguata che espliciti le ragioni della deroga al principio di soccombenza.
Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado ha disatteso tali principi, avendo compensato le spese dei precedenti gradi di giudizio in assenza dei presupposti di legge. La Cassazione ha di conseguenza accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata nella sola parte relativa alla compensazione e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ha condannato l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese dei giudizi di secondo grado, dei due giudizi di legittimità e del primo giudizio di rinvio, oltre a quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
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