Rinnovazione dell’avviso di accertamento dopo annullamento in autotutela ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 (Cass. civ. Sez. 5 n. 2579 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela di un avviso di accertamento non determina la consumazione del potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria, che resta legittimata a emettere un nuovo avviso, anche basato sui medesimi elementi, salvi i soli limiti del giudicato e del decorso del termine decadenziale. La rinnovazione non è soggetta alla disciplina dell’accertamento integrativo di cui all’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, non richiedendo la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ma potendo fondarsi su una diversa e più approfondita valutazione di quelli già in possesso dell’Ufficio. È invece nulla, ai sensi dell’art. 79 legge n. 392/1978, e inopponibile al fisco, la clausola di rinuncia preventiva all’indennità di avviamento commerciale, cui consegue la tassazione del canone al lordo della riduzione illegittimamente pattuita.
Il Fatto
Una contribuente, proprietaria di oltre trenta immobili, riceveva un primo avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, annullato in mediazione ai sensi dell’art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992 dopo un provvedimento di diniego dell’autotutela. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate notificava un nuovo avviso di accertamento per il medesimo periodo d’imposta, fondato sugli stessi contratti di locazione e su una maggiorazione del reddito accertato, relativa alla nullità della clausola contrattuale che prevedeva la riduzione del canone in cambio della rinuncia all’indennità di avviamento.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, rilevando l’identità tra l’oggetto del nuovo atto e quello del primo avviso annullato. La Commissione tributaria regionale della Campania riformava la sentenza, riconoscendo la legittimità della rinnovazione dell’accertamento. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affrontato preliminarmente la questione della natura giuridica dell’annullamento operato a seguito di istanza di mediazione. Ha precisato che, pur essendo intervenuto in tale contesto, il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 2-quater d.l. n. 564/1994 mantiene la natura di annullamento in autotutela, non essendosi perfezionato alcun accordo di mediazione sul merito della pretesa. Ne consegue che l’esercizio del potere di autotutela non implica la consumazione del potere impositivo: rimosso l’atto illegittimo con effetti ex tunc, l’Amministrazione è tenuta a esercitare nuovamente la potestà impositiva, ove ne ricorrano i presupposti.
La Corte ha quindi escluso l’applicabilità della disciplina dell’accertamento integrativo alla rinnovazione dell’avviso annullato. Ha richiamato il principio per cui l’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 non opera con riguardo a un avviso annullato in sede di autotutela, la cui rinnovazione è legittimata dal potere di correggere gli errori dei propri provvedimenti, purché nei termini di legge e salva l’elusione del giudicato formatosi sull’atto nullo.
Sul secondo motivo, riguardante l’accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, la Corte ha chiarito che tale strumento non costituisce un metodo di accertamento autonomo ma una modalità procedurale che segue le regole degli accertamenti ordinari. L’accertamento parziale può quindi fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, non essendo richiesto il possesso di “elementi certi”.
Nel merito, la Corte ha ritenuto nulla la clausola di rinuncia preventiva all’indennità di avviamento commerciale, riconoscendo la natura imperativa dell’art. 79 legge n. 392/1978. Ha precisato che i diritti del conduttore sono disponibili solo dopo la loro entrata nel patrimonio dello stesso, non potendo essere oggetto di rinuncia anticipata in ragione della posizione di debolezza contrattuale. La riduzione del canone, corrispettivo di una pattuizione illecita, è pertanto inopponibile al fisco, con conseguente determinazione del reddito da locazione al lordo della riduzione illegittima. Il ricorso è stato integralmente rigettato.
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Nota della Redazione
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