Il difetto di giurisdizione del giudice tributario non è più rilevabile dopo il giudicato implicito (Cass. civ. Sez. 5 n. 2580 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma quando il giudice di merito, pronunciandosi nel merito o dichiarando inammissibile il ricorso, abbia implicitamente affermato la propria giurisdizione e tale statuizione non sia stata tempestivamente impugnata con il regolamento preventivo di giurisdizione o con l’appello. La contestazione della giurisdizione del giudice tributario non può, pertanto, essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, se la parte aveva già riassunto il giudizio dinanzi al giudice tributario e non ne aveva eccepito il difetto nei gradi di merito. In tal caso il rilievo del difetto di giurisdizione è precluso sia al giudice d’appello sia alla Corte di cassazione. La mancata compensazione delle spese di lite non richiede motivazione specifica, costituendo la compensazione una deroga alla regola della soccombenza rimessa al potere discrezionale del giudice.
Il Fatto
La società contribuente proponeva opposizione all’esecuzione avanti al Tribunale di Roma avverso un pignoramento di un credito vantato verso il MIUR, deducendo l’omessa notifica dell’avviso di intimazione e la prescrizione dei crediti azionati. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di sospensione, ritenendo che i motivi di opposizione dovessero essere rimessi alla giurisdizione tributaria e assegnando un termine per l’eventuale riassunzione. La società riassumeva quindi il giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che dichiarava il ricorso inammissibile, con sentenza confermata in appello dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 546/1992 per l’omesso rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che la giurisdizione sulle opposizioni all’esecuzione, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973, appartenesse al giudice ordinario. La Corte osserva come la ricorrente, dopo aver riassunto il giudizio dinanzi al giudice tributario per suo impulso, non abbia proposto regolamento preventivo di giurisdizione né abbia contestato la giurisdizione con l’atto di appello.
La Corte chiarisce che la pronuncia di inammissibilità del ricorso resa dal giudice tributario di primo grado implica la statuizione sulla sussistenza della propria giurisdizione e che, in mancanza di tempestiva impugnazione sul punto, si forma il giudicato implicito, quale presupposto processuale della decisione. Ne consegue che né il giudice d’appello né la Corte di cassazione possono rilevare il difetto di giurisdizione, citando, in senso conforme, le Sezioni Unite n. 21972 del 2021.
Con il secondo motivo, la società ha impugnato la regolazione delle spese per mancata compensazione. La Corte ritiene il motivo inammissibile, richiamando la natura discrezionale del potere di compensazione ed evidenziando che la mancata impugnazione specifica del capo sulle spese della sentenza di primo grado determina il giudicato interno.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della società alla rifusione delle spese di lite e al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’attestazione dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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