La sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto è tassata in misura fissa anche per la condanna al rimborso per equivalente in favore della parte non inadempiente (Cass. civ. Sez. 5 n. 2762 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiara la risoluzione del contratto deve intendersi quale provvedimento diretto all’eliminazione dalla realtà giuridica del vincolo negoziale e, pertanto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e) della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, sconta l’imposta di registro in misura fissa, ancorché rechi condanna alla restituzione di denaro o beni. La regola vale in modo speculare per ogni effetto restitutorio conseguente alla pronuncia, ivi inclusa la condanna al rimborso per equivalente delle opere realizzate in esecuzione del contratto caducato, in quanto statuizione tesa a ripristinare lo status quo ante e non a tassare un nuovo passaggio di ricchezza. Ne deriva l’illegittimità dell’avviso di liquidazione che assoggetti a imposta proporzionale la somma liquidata a tale titolo.
Il Fatto
In seguito alla declaratoria di risoluzione di contratti preliminari di vendita e di appalto, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione con cui applicava l’imposta di registro in misura proporzionale alla somma dovuta dalla parte committente al costruttore, a titolo di rimborso per equivalente del valore delle opere realizzate e di risarcimento del danno. Il contribuente impugnava l’avviso e la Commissione tributaria provinciale ne disponeva l’annullamento parziale, ritenendo la sola somma in questione soggetta ad aliquota proporzionale e non già l’accessione dell’immobile al suolo, effetto della risoluzione. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, con motivazione per relationem.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso dell’Ufficio finanziario, chiarisce che la tassazione delle sentenze che pronunciano la risoluzione del contratto trova la propria fonte nell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 e nell’art. 8 della tariffa – parte prima. La fattispecie rientra nella previsione della lett. e), che concerne i provvedimenti diretti all’eliminazione di un atto dalla realtà giuridica ovvero alla risoluzione del vincolo negoziale, per i quali la legge considera irrilevanti, ai fini dell’imposta, le eventuali statuizioni accessorie di condanna alla restituzione di denaro o beni.
La Corte precisa che la sentenza dichiarativa della risoluzione non determina alcun trasferimento di ricchezza, ma la semplice ricomposizione del patrimonio delle parti nella situazione antecedente alla pronuncia. L’accessione dell’immobile a favore del proprietario del suolo costituisce, in tale contesto, un acquisto a titolo originario conseguente all’effetto restitutorio, non un atto traslativo autonomamente tassabile.
Quanto alla somma liquidata a titolo di rimborso per equivalente delle opere di costruzione, la Corte ne ravvisa la natura restitutoria, volendo ripristinare la preesistente situazione patrimoniale della parte non inadempiente che aveva eseguito una prestazione di facere. Tale condanna, essendo rivolta allo stesso fine di ricostituzione dello status quo ante, non integra gli estremi di una prestazione di natura obbligatoria ai sensi della lett. b) della tariffa, ma segue la sorte fiscale della pronuncia di risoluzione, con conseguente applicazione dell’imposta in misura fissa e non proporzionale.
La Corte ha poi dichiarato assorbiti i motivi subordinati del ricorso incidentale relativi alla decadenza dell’azione e alla liquidazione delle spese, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente, con compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio, in ragione del consolidamento giurisprudenziale maturato solo in corso di causa.
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Nota della Redazione
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