Accertamento sintetico e redditometro: contraddittorio non obbligatorio per il 2007 (Cass. civ. Sez. 5 n. 2928 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento sintetico del reddito, l’obbligo di contraddittorio preventivo, introdotto dall’art. 38, settimo comma, d.P.R. n. 600/1973, come modificato dal d.l. n. 78/2010, non ha efficacia retroattiva e si applica solo agli accertamenti relativi a periodi d’imposta dal 2009 in poi. Per gli anni d’imposta precedenti, non è configurabile un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. Le risultanze del redditometro costituiscono una presunzione legale relativa, che il giudice non può privare del valore presuntivo attribuito dalla legge, potendo solo valutare la prova contraria offerta dal contribuente, il quale non deve dimostrare l’effettivo impiego delle risorse, ma è onerato di provare circostanze sintomatiche del loro utilizzo per sostenere le spese contestate.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2007, determinando con metodo sintetico un reddito di euro 111.648,00 sulla base di dati e notizie forniti in risposta a un questionario. Erano considerati beni indice un veicolo, l’abitazione principale, un’immobile secondaria, beni intestati a una società e un incremento patrimoniale.
La CTP accoglieva il ricorso del contribuente e la CTR del Piemonte, con la sentenza impugnata, respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo i redditi del contribuente e della moglie sufficienti a sostenere le spese, la necessità di un contraddittorio preventivo a pena di nullità e le risultanze del redditometro mere presunzioni semplici da convalidare. Avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso. In primo luogo, ha affermato che per un accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 il contraddittorio preventivo non doveva essere attivato, in quanto la modifica dell’art. 38, settimo comma, d.P.R. n. 600/1973 produce effetti solo per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del d.l. n. 78/2010, ossia dal 2009 in poi, come confermato da giurisprudenza costante (tra cui Cass. 15760/2021, Cass. 22760/2024 e Cass. 16940/2025).
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che il “redditometro” introduce una presunzione legale relativa. Il giudice, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva, non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore, ma può solo valutare la prova contraria del contribuente. La motivazione della CTR, che riteneva necessari riscontri esterni alle risultanze del redditometro, è stata quindi cassata.
Il terzo motivo, relativo alla motivazione apparente, è stato respinto. La Corte ha richiamato il minimo costituzionale del sindacato di legittimità, come ridisegnato dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata, seppur sintetica, era esistente e comprensibile.
Infine, il quarto motivo è stato accolto. La Corte ha ricostruito l’evoluzione giurisprudenziale sul contenuto della prova contraria, affermando che il contribuente non è tenuto a dimostrare l’effettivo impiego delle disponibilità per il mantenimento dei beni indice, ma non è sufficiente il richiamo generico all’esistenza di risorse patrimoniali. È necessario che il contribuente fornisca la prova di circostanze sintomatiche del fatto che gli ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate.
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Nota della Redazione
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