Correzione dell’omissione della distrazione delle spese nell’ordinanza di inammissibilità (Cass. civ. Sez. 2 n. 2947 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte di cassazione, investita del ricorso per correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., può emendare una propria precedente pronuncia che, pur avendo riconosciuto il diritto della parte vittoriosa alla rifusione delle spese processuali, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore che ne abbia fatto espressa richiesta, dichiarandosi antistatario. L’omessa statuizione sulla distrazione, quando la relativa istanza risulti ritualmente avanzata negli atti difensivi, integra un’ipotesi di omissione materiale, emendabile attraverso il rimedio della correzione. Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.
Il Fatto
Il difensore della società controricorrente proponeva ricorso per correzione di errore materiale avverso l’ordinanza della Suprema Corte che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero della Giustizia avverso il decreto della Corte d’Appello di Napoli emesso ai sensi della legge n. 89/2001. Nell’ordinanza corretta, la Corte aveva condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, senza tuttavia disporne la distrazione, nonostante nel controricorso uno dei difensori avesse espressamente chiesto che le spese fossero distratte in suo favore in qualità di antistatario.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorso per correzione era fondato, avendo accertato che, a pag. 20 del controricorso, uno dei difensori della società aveva espressamente richiesto la distrazione delle spese in proprio favore. L’ordinanza successiva, nel liquidare le spese in favore della controricorrente, aveva invece omesso ogni statuizione in merito alla distrazione richiesta.
La Corte ha qualificato l’omissione come errore materiale, citando a sostegno il precedente delle Sezioni Unite n. 16037 del 2010 e l’ordinanza Sez. 6-3 n. 12437 del 2017. In accoglimento del ricorso, ha disposto che all’ordinanza corretta fosse aggiunta la frase con la quale le spese, già liquidate, dovessero intendersi distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con riferimento alle spese del procedimento di correzione, la Corte ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 29432 del 2024, secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali. Ha quindi mandato alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti, ai sensi degli artt. 288, comma 2, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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