Cessione in blocco e prova per pubblicazione; usura e tassi soglia per i moratori (Cass. civ. Sez. 1 n. 3115 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell’art. 58 t.u.b., la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascun rapporto, purché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. La valutazione dell’idoneità asseverativa dell’avviso è un accertamento di fatto devoluto al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità. La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; il tasso soglia è dato dal TEGM incrementato della maggiorazione media dei moratori, moltiplicato per il coefficiente di aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali di tolleranza, mentre, in mancanza di tale indicazione nei decreti ministeriali, la comparazione va effettuata tra il TEG e il TEGM. In tal caso, gli interessi moratori non sono dovuti nella misura usuraria pattuita, ma in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, ai sensi dell’art. 1224 c.c.
Il Fatto
Una società e i suoi fideiussori proponevano appello avverso due sentenze del Tribunale relative a rapporti di conto corrente e mutuo ipotecario intrattenuti con una banca, alla quale era nel frattempo subentrata una società di recupero crediti. La Corte territoriale respingeva i gravami, ritenendo, tra l’altro, la legittimazione della società cessionaria, dimostrata tramite l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e la non usurarietà del tasso di mora pattuito.
Avverso tale decisione, i soccombenti proponevano ricorso per cassazione su due motivi, resistito dalla società cessionaria. Il Consigliere delegato formulava una proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., a seguito della quale i ricorrenti chiedevano la decisione della causa.
La Motivazione della Corte
La Corte, condividendo la proposta, dichiara inammissibile il ricorso. Con riferimento al primo motivo, che cumulava la violazione dell’art. 58 t.u.b., dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 1264 c.c. con il vizio di motivazione, viene richiamato il principio per cui l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, non sviluppati partitamente, costituisce ragione di inammissibilità dell’impugnazione quando la formulazione rende difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate, non potendosi rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure.
Nel merito, la Corte ribadisce che, in caso di cessione in blocco, l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario. La valutazione dell’idoneità asseverativa dell’avviso resta, peraltro, devoluta al giudice di merito e, in mancanza dei presupposti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è censurabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, riguardante la violazione dell’art. 1224 c.c. e della l. n. 108 del 1996, la Corte, conformandosi alle Sezioni Unite n. 19597 del 2020, afferma che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. Il tasso soglia, ove i decreti ministeriali contengano la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori, è dato dal TEGM incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti come margine di tolleranza. In mancanza di tale rilevazione, la comparazione va effettuata tra il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM. Dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., sicché gli interessi moratori non sono dovuti nella misura usuraria pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Nel caso di specie, il tasso di mora convenuto era inferiore al tasso soglia, correttamente calcolato dalla Corte territoriale, il che rende la sentenza impugnata esente da censure. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e degli oneri accessori.
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Nota della Redazione
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