Il termine di scadenza del buono postale non incide sulla disciplina della prescrizione (Cass. civ. Sez. 1 n. 3168 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni postali fruttiferi, il termine di scadenza del titolo costituisce elemento negoziale distinto dal termine di prescrizione legale, sicché la sua previsione non integra un patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione ai sensi dell’art. 2936 c.c. L’art. 176 D.P.R. n. 156/1973, nel prevedere che i buoni possano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione, individua non un periodo di sospensione della prescrizione ma il termine di scadenza dei buoni dal quale inizia a decorrere la prescrizione. Detta disposizione, abrogata dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284/1999, non trova comunque applicazione per i buoni appartenenti alle serie speciali “a termine” AB e AD, istituiti con decreti ministeriali che ne hanno fissato durata e scadenza. Ai diritti dei titolari dei buoni postali fruttiferi già emessi alla data di entrata in vigore del D.M. 19.12.2000, per i quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente, si applica il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 8 del D.M. 19.12.2000, con dies a quo coincidente con la data di scadenza del titolo.
Il Fatto
I contitolari di buoni postali fruttiferi delle serie speciali “a termine” AB e AD, emessi tra il 1986 e il 1995, convenivano in giudizio la società Poste Italiane e la Cassa Depositi e Prestiti per ottenere il rimborso del valore dei titoli, che assumevano maggiorato per effetto delle clausole di raddoppio e triplicamento del capitale in caso di mancata riscossione nei termini. Il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava la domanda, dichiarando prescritti i diritti. La Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione, affermando la legittimazione passiva di Poste Italiane e ritenendo applicabile il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 8 del D.M. 19.12.2000, con conseguente decorrenza dalla scadenza dei titoli.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 176 D.P.R. n. 156/1973 ai buoni postali in questione. Ha rilevato che i titoli oggetto di causa non appartengono alla serie ordinaria prevista dal codice postale, ma alle serie speciali “a termine” AB e AD, disciplinate dai decreti ministeriali istitutivi che ne hanno fissato durata e scadenza, con clausole riportate sul retro dei titoli stessi.
La Corte ha chiarito che la previsione dell’art. 176, secondo cui i buoni possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione, non individua un termine di sospensione della prescrizione, bensì il termine di scadenza dei buoni, dal quale la prescrizione inizia a decorrere. Tale termine, comunque, non era applicabile ai buoni “a termine” in esame, perché superato dalle condizioni speciali previste nei decreti ministeriali istitutivi delle serie AB e AD.
Quanto al D.M. 19.12.2000, emesso in attuazione dell’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284/1999, la Corte ne ha affermato la natura di disposizione più favorevole al risparmiatore: l’art. 8 del decreto ha, infatti, esteso il termine di prescrizione da cinque a dieci anni, applicandolo anche ai buoni già emessi ai sensi dell’art. 10, comma 2, del medesimo decreto, per i quali non si fossero compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente, con decorrenza dalla data di scadenza del titolo.
La Corte ha, infine, escluso la violazione dell’art. 2936 c.c., rilevando che il termine di scadenza del buono costituisce elemento negoziale differente dal termine prescrizionale legale e non interferisce con la disciplina della prescrizione, che le nuove norme hanno anzi variato in senso più favorevole al risparmiatore, in conformità con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. civ., Sez. I, n. 23006 del 2023; Cass. n. 19722 del 2025).
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Nota della Redazione
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