Inammissibilità dell’eccezione di incompetenza incompleta e radicamento della competenza del giudice adito (Cass. civ. Sez. 2 n. 3806 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve essere proposta in modo completo, contestando la sussistenza di tutti i possibili fori concorrenti e indicando, per ciascuno di essi, il diverso giudice ritenuto competente. L’eccezione che non adempia a tale onere è inammissibile tamquam non esset, con conseguente radicamento della competenza presso il giudice adito. L’incompletezza dell’eccezione è rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza.
Il Fatto
Una società proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pescara in favore del creditore per il corrispettivo di una fornitura e installazione di un impianto in un locale commerciale dell’opponente. L’opposizione era fondata, in via preliminare, sull’incompetenza per territorio del giudice adito, ritenuto competente il Tribunale di Roma, e, nel merito, sull’inesistenza del credito per intervenuto pagamento.
Il Tribunale di Pescara, accogliendo l’eccezione, dichiarava la propria incompetenza e la competenza del Tribunale di Roma, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo. Avverso tale sentenza il creditore proponeva regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente rammentato che le questioni relative alle modalità di formulazione dell’eccezione di incompetenza sono deducibili con il regolamento di competenza, in quanto la decisione che statuisca solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con tale mezzo.
Nel merito, ha richiamato il consolidato principio secondo cui la parte convenuta ha l’onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti, indicando il diverso giudice competente per ognuno di essi. In mancanza, l’eccezione deve ritenersi tamquam non esset perché incompleta, con conseguente radicamento della competenza presso il giudice adito. Tale incompletezza è rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza.
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che l’opponente aveva contestato la competenza del Tribunale di Pescara solo con riferimento alla sede della società ex art. 19 cod. proc. civ., senza dedurre alcunché sull’assenza di una sede secondaria o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio nel territorio del giudice adito. Tale omissione comportava l’incompletezza dell’eccezione.
Inoltre, la società aveva contestato la competenza con riguardo al luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria, ma non anche con riguardo al luogo in cui era sorta l’obbligazione ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., ossia il luogo di conclusione del contratto di fornitura. La Corte ha chiarito che l’allegazione della consegna di un assegno in pagamento è attinente alla fase esecutiva del rapporto e non comprende l’allegazione in ordine al luogo di conclusione dell’accordo, né la mancanza di un contratto scritto escludeva l’onere di contestare anche tale foro.
All’incompletezza dell’eccezione consegue la sua inammissibilità e il radicamento della competenza del giudice adito. La Corte ha quindi accolto il ricorso, annullato la sentenza impugnata e dichiarato la competenza del Tribunale di Pescara.
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Nota della Redazione
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