Notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione: l’assenza dell’avviso di ricevimento determina l’inesistenza e l’inammissibilità (Cass. civ. Sez. 5 n. 4137 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la notifica eseguita a mezzo del servizio postale non si perfeziona con la semplice spedizione dell’atto per raccomandata, ma richiede la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento che deve essere allegato all’originale ai sensi dell’art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ.. La mancanza di tale documento, in assenza di costituzione dell’intimato, impedisce di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio e determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.. Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, che giova al notificante per evitare decadenze, ha efficacia soltanto temporanea, occorrendo comunque che il procedimento si perfezioni con la ricezione dell’atto da parte del destinatario. La questione della tempestività del ricorso, rilevabile d’ufficio, non richiede interlocuzione preventiva con le parti, essendo necessariamente compresa nel thema decidendum del giudizio di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate accertava nei confronti del contribuente una plusvalenza da cessione di aree edificabili, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b), TUIR, per l’anno d’imposta 2009. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento, sostenendo che l’intero lotto fosse occupato da un capannone e relative pertinenze e che pertanto non si trattasse di cessione di aree edificabili.
La Commissione Tributaria Provinciale di Como accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 18/05/2016, respingeva l’appello dell’Ufficio. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; il contribuente non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente la regolare costituzione del contraddittorio, rilevando d’ufficio che in atti risulta unicamente la distinta della spedizione del ricorso effettuata dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta, mentre non è stato rinvenuto l’avviso di ricevimento del plico raccomandato, mai depositato. La mancanza di tale documento comporta l’assenza di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, con conseguente inammissibilità del ricorso, non potendo trovare applicazione il meccanismo sanante previsto per la costituzione dell’intimato, che nel caso di specie è rimasto contumace.
La Suprema Corte richiama il principio già affermato da Sez. 5, ord. n. 20778 del 2021, secondo cui la notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale. La mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ..
Il principio viene ricondotto all’insegnamento di Sezioni Unite n. 9535 del 2013, che ha chiarito come la scissione soggettiva degli effetti della notifica, introdotta da Corte cost. n. 477 del 2002, non consenta di anticipare la pendenza della lite al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. La distinzione tra il momento di inizio del procedimento e quello di ricezione dell’atto da parte del destinatario rileva solo ai fini delle decadenze a carico delle parti, ma non incide sull’individuazione del giudice competente a decidere.
Con riguardo alla notifica a mezzo posta, la salvezza degli effetti per il mittente ha carattere soltanto temporaneo, occorrendo comunque dimostrare l’avvenuto perfezionamento del procedimento tramite la relata di spedizione e il relativo avviso di ricevimento, diversamente da quanto avviene per la notifica a mezzo PEC, ove rilevano la ricevuta di consegna all’operatore del mittente e quella di accettazione generata dal gestore del destinatario, come precisato da Sezioni Unite n. 508 del 2023.
La Corte esclude infine la necessità di interlocuzione preventiva con le parti, richiamando il medesimo arresto delle Sezioni Unite: il dovere di provocare il contraddittorio non sussiste per le questioni attinenti alla tempestività del ricorso, rilevabili d’ufficio e comprese nel thema decidendum del giudizio di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile; l’assenza di attività difensiva della parte intimata esime dalla pronuncia sulle spese e la soccombenza di una amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato non comporta l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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