Pignoramento esattoriale e liquidazione spese per la fase istruttoria nel rito sommario (Cass. civ. Sez. 3 n. 4869 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese di lite deve essere operata dal giudice sulla base delle tariffe vigenti al momento della decisione, ma la loro applicazione non può violare i minimi tariffari. In tema di opposizione all’esecuzione trattata con il rito sommario di cognizione, ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., il difensore ha diritto al compenso per la fase istruttoria anche quando non si sia svolta attività istruttoria in senso stretto, poiché il d.m. n. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e istruttoria complessivamente considerata. Il pignoramento esattoriale ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 è un vero e proprio processo esecutivo e la sua ingiustificata protrazione, oltre il termine di naturale scadenza, determina una perdita della disponibilità delle somme e può integrare la responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
L’agente della riscossione aveva promosso nei confronti del contribuente un pignoramento esattoriale presso terzi, ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, notificato nell’aprile 2016 con riferimento a cartelle esattoriali di importo superiore a settemila euro. Il contribuente propose opposizione all’esecuzione, ma nel corso del giudizio l’agente della riscossione definì il pignoramento.
Il Tribunale dichiarò la cessazione della materia del contendere e riconobbe al contribuente le spese delle fasi processuali, escludendo però la condanna dell’agente per responsabilità processuale aggravata. La Corte d’appello, adita dall’opponente, incrementava le spese della fase cautelare ma rigettava le ulteriori domande. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha rilevato l’impropria instaurazione del contraddittorio, non essendo stato evocato in giudizio il terzo pignorato. Ha tuttavia escluso la necessità di disporre la cassazione con rinvio per l’integrazione, richiamando il principio per cui quando si controverte tra due parti esclusivamente sul carico delle spese delle fasi precedenti è possibile una scissione del giudizio.
Il primo motivo, relativo alla presunta violazione delle tariffe professionali per non avere la Corte territoriale applicato i nuovi parametri del d.m. n. 147/2022, è stato rigettato. La liquidazione è stata ritenuta corretta, non risultando la violazione al ribasso dei minimi tariffari e non trovando fondamento normativo la tesi dell’intervenuta abrogazione dei minimi stessi.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha richiamato la previsione dell’art. 5 del d.m. n. 55/2014, che ricomprende nella fase istruttoria attività che trascendono l’istruzione in senso stretto. Confermando l’orientamento già espresso da Cass. n. 28627/2023, ha statuito che la scelta del rito sommario di cognizione non esclude la liquidazione dell’onorario per la fase istruttoria, atteso che il decreto ministeriale prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e istruttoria complessivamente considerata.
Il terzo motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha affermato che il pignoramento esattoriale è pur sempre un processo esecutivo, sebbene in forme speciali. Nella specie, l’agente della riscossione aveva mantenuto il vincolo per oltre tre anni, dall’aprile 2016 al luglio 2019, senza alcuna ragione sostanziale, protraendo ingiustificatamente la perdita di disponibilità delle somme dovute a titolo retributivo. Tale comportamento è stato ritenuto suscettibile di integrare gli estremi della responsabilità processuale aggravata, con la conseguente necessità di una nuova valutazione da parte del giudice del rinvio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.