Riforma in appello su domanda non proposta: ultrapetizione se il giudice muta fondamento e oggetto (Cass. civ. Sez. 2 n. 5204 del 08.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, il giudice del gravame incorre nel vizio di ultrapetizione, ex art. 112 c.p.c., quando, dopo aver disatteso la ragione giuridica posta a fondamento del motivo di impugnazione, riformi la sentenza di primo grado per una ragione diversa, estranea al contenuto della domanda di appello e ai fatti costitutivi della stessa. Tale condotta integra un mutamento dell’oggetto e del fondamento giuridico dell’impugnazione, non riconducibile al potere-dovere di qualificazione giuridica dell’azione, che pure consente al giudice di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris difforme da quello prospettato dalle parti, purché restino inalterati il petitum e la causa petendi.
Il Fatto
Una venditrice conveniva in giudizio l’acquirente di un immobile, deducendo l’inadempimento del contratto per il mancato pagamento delle rate residue di un mutuo, contratto dal proprio padre e accollato dalla compratrice in conto prezzo. Il Tribunale accoglieva la domanda, disponendo la risoluzione del contratto e condannando l’acquirente al risarcimento del danno. In sede di appello, la Corte territoriale riformava parzialmente la sentenza, riconoscendo la gravità dell’inadempimento ma escludendo, per difetto di prova, il diritto della venditrice al risarcimento del danno per l’occupazione dell’immobile.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, con il quale la venditrice lamentava il vizio di ultrapetizione. La Corte ha rilevato che il motivo di appello dell’acquirente era volto a sostenere l’efficacia ex nunc della risoluzione, in ragione dell’autonomia del contratto di mutuo accollato e della conseguente legittimità dell’occupazione dell’immobile medio tempore. La Corte d’appello, invece, dopo aver disatteso tale assunto, ha aderito alla richiesta di riforma per una ragione completamente diversa, ossia il difetto di prova del danno, statuendo così su un fondamento giuridico non dedotto dalle parti.
La pronuncia chiarisce il confine tra il legittimo potere di riqualificazione giuridica della domanda e il vizio di ultrapetizione. Mentre il giudice può attribuire all’azione un nomen iuris difforme da quello prospettato, Tale potere trova un limite invalicabile nella necessità di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi. Nel caso di specie, la Corte territoriale non si è limitata a riqualificare la domanda di appello, ma ne ha mutato l’oggetto e il fondamento, pronunciando su una questione (la prova del danno) mai sollevata dall’appellante.
Con riferimento al ricorso incidentale, la Corte ha invece rigettato la censura relativa al difetto di legittimazione attiva della venditrice. L’accollo esterno, pur essendo riconducibile allo schema del contratto a favore di terzo, vede quale terzo beneficiario il creditore, che acquisisce il diritto alla prestazione nei confronti dell’accollante. Nel caso dell’accollo di un debito altrui pattuito in sede di compravendita, il venditore conserva la legittimazione a invocare i rimedi contrattuali per l’inadempimento dell’acquirente, atteso che l’opzione per tale schema estintivo dell’obbligazione non incide sul diritto di ottenere l’esecuzione della prestazione.
Le ulteriori doglianze del ricorso incidentale, volte a contestare la valutazione di non scarsa importanza dell’inadempimento, sono state dichiarate inammissibili, trattandosi di questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha infine precisato che il contenuto di un’ordinanza cautelare, emessa in una fase interinale del processo, non può assumere rilievo ai fini della valutazione di gravità dell’inadempimento, essendo ontologicamente destinata a essere sostituita dalla decisione di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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