La capitalizzazione del trattamento integrativo estingue il diritto alla perequazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5223 del 08.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza complementare, la percezione del trattamento pensionistico integrativo in somma capitale una tantum determina l’estinzione della prestazione pensionistica periodica, con conseguente venir meno del diritto alla perequazione automatica. Il diritto alla perequazione, ancorché riconosciuto da sentenza passata in giudicato formatasi tra le parti anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 55, l. n. 243/2004, perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente al diritto alla pensione integrativa cui si correla, alla data in cui la somma capitale risulta percepita.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla domanda proposta da alcuni ex dipendenti nei confronti della società e del fondo pensionistico complementare, volta ad ottenere le differenze sul trattamento pensionistico aziendale dovute a titolo di perequazione per il periodo compreso tra il luglio 2006-2008 e il 31 dicembre 2014. Il Tribunale di Napoli accoglieva le domande e la Corte d’appello di Napoli, richiamando i propri precedenti specifici, confermava integralmente la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione la società e il fondo proponevano ricorso per cassazione, deducendo che i lavoratori avevano già risolto ogni rapporto con la previdenza complementare avendo optato, in data antecedente al periodo di riferimento, per la capitalizzazione del trattamento integrativo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ravvisandone l’intima connessione. Con il primo motivo i ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 1197, 1292 e 1362 cod. civ., per avere la corte territoriale riconosciuto le differenze perequative a soggetti che avevano risolto ogni rapporto mediante la capitalizzazione del trattamento. Con il secondo motivo deducevano la violazione degli artt. 1230 e 1362 cod. civ., essendo intervenuta una sostituzione dell’originaria obbligazione pensionistica mensile con una nuova obbligazione in somma capitale, con intento novativo.
La Corte ha inteso dare continuità all’orientamento espresso dalla propria ordinanza n. 21689 del 2024, richiamando il principio per cui la percezione del trattamento pensionistico in capitale una tantum estingue la prestazione periodica e, da quel momento, il diritto alla perequazione automatica. Tale orientamento si ricollega ai precedenti richiamati, tra cui le pronunce n. 29915 e n. 30518 del 2021 e le successive n. 18383 e n. 18384 del 2022.
La Corte ha accertato che, nel caso di specie, tutti gli intimati avevano optato per la capitalizzazione del trattamento pensionistico in data anteriore al periodo per il quale avevano domandato le differenze. In particolare, la scelta era avvenuta il 1° agosto 2002 per due dei controricorrenti e il 1° gennaio 2005 per la terza, mentre la domanda riguardava il periodo successivo. Ha quindi rilevato che il diritto alla perequazione, pur essendo stato riconosciuto da un giudicato formatosi tra le parti anche dopo l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 55, l. n. 243/2004, non poteva sopravvivere all’avvenuta percezione del capitale.
La sentenza impugnata, avendo accolto le pretese economiche per periodi successivi alla percezione della somma capitale, non si è attenuta a tale principio. La Corte ha pertanto cassato la sentenza, rinviando alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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