Società di comodo e obbligo di interpello disapplicativo: difetto di interesse in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 5422 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle società di comodo ai sensi della legge n. 724/1994, è privo di interesse il motivo di ricorso per cassazione che censuri la sentenza di merito per aver ritenuto obbligatoria l’istanza di interpello disapplicativo, qualora non impugni specificamente la metodologia di calcolo del valore dell’immobilizzazione adottata dall’ufficio e ritenuta corretta dal giudice del gravame. La denuncia di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non configura un vizio di violazione di norme processuali ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ma si traduce in un’erronea censura del merito, che deve essere proposta esclusivamente come vizio di motivazione, nei limiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, con il quale qualificava la stessa come società di comodo e quantificava un maggior reddito. L’ufficio, nel ricalcolare il reddito minimo presunto, aveva considerato il valore dell’intera imbarcazione di proprietà della società, senza scomputare la parte del costo coperta da un finanziamento regionale, rilevando anche la mancata compilazione del quadro RF e il non dovuto esonero dall’Irap.
La società impugnava l’avviso, ma sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Commissione Tributaria Regionale di Palermo confermavano la legittimità dell’accertamento. La società proponeva, quindi, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, lamentando rispettivamente: la violazione dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973, per non aver considerato l’inapplicabilità dell’obbligo di interpello; l’apparenza motivazionale della sentenza; e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la mancata valutazione di alcuni documenti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile per difetto di interesse. Il giudice d’appello aveva fondato la propria decisione sulla correttezza del procedimento valutativo, ritenendo che il valore dell’immobilizzazione dovesse considerarsi nella sua totalità, e non solo nella parte di esborso effettivo. L’ulteriore argomentazione circa la necessità dell’interpello disapplicativo era stata aggiunta solo a sostegno della reiezione di ogni diversa deduzione fattuale. Non avendo la ricorrente censurato nello specifico la metodologia di calcolo del valore del bene, la contestazione sull’obbligo di interpello risultava priva di incidenza concreta sull’esito del giudizio.
Il secondo motivo è stato giudicato infondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Tale pronuncia limita la sindacabilità in cassazione della motivazione alle sole ipotesi di anomalia che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, quali la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa. Nel caso di specie, la sentenza impugnata esponeva in modo chiaro le ragioni poste a fondamento della qualificazione della società come non operativa e della sua non appartenenza alla categoria dei soggetti esenti.
Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito l’orientamento consolidato per cui la doglianza relativa alla violazione delle regole del libero convincimento (artt. 115 e 116 c.p.c.) non integra una fattispecie di error in iudicando processuale, ma un’ipotesi di errore di fatto che deve essere dedotta come vizio di motivazione nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La valutazione delle prove e la scelta di quelle maggiormente idonee a fondare la decisione è compito esclusivo del giudice del merito, il quale ha inoltre correttamente motivato la propria decisione, evidenziando come dal contratto di noleggio prodotto non emergesse alcuna effettiva movimentazione finanziaria della società.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando la società alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato dovuto.
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Nota della Redazione
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