Limiti della revocazione delle sentenze della Cassazione per errore di fatto (Cass. civ. Sez. 3 n. 5511 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., è configurabile esclusivamente come svista percettiva immediatamente riconoscibile, che abbia indotto il giudice di legittimità a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti interni al giudizio di cassazione. Tale errore deve essere essenziale e decisivo e deve avere carattere autonomo, non sindacando il giudizio di merito. Non integra l’errore revocatorio la pretesa errata interpretazione dei motivi di ricorso o delle risultanze processuali, né l’omesso esame di alcune argomentazioni difensive, trattandosi di un errore di giudizio non deducibile in sede di revocazione. L’omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso è rilevante solo quando il motivo non sia stato affatto preso in esame per un mero abbaglio sensopercettivo, non anche quando la pronuncia vi sia stata, sia pure con motivazione che non abbia specificamente considerato tutte le argomentazioni svolte a sostegno della censura.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, in sede di rinvio, aveva rigettato la sua opposizione a decreto ingiuntivo, qualificando il rapporto come contratto atipico di cessione di crediti e ritenendo valida la clausola di riassunzione del rischio di insolvenza del debitore ceduto. Con ordinanza n. 21160/2024 la Cassazione aveva rigettato il ricorso, ritenendo che l’ordinanza di rinvio non avesse fissato alcun giudicato sulla qualificazione del contratto e che la clausola fosse meritevole di tutela.
Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., deducendo errore di fatto revocatorio per l’omessa percezione del contenuto di tre motivi del ricorso per cassazione. Ha sostenuto, in particolare, che la Corte non avrebbe esaminato la censura relativa alla motivazione apparente della sentenza di rinvio sulla qualificazione del rapporto in termini di surrogazione, né il profilo dell’abuso del diritto nell’esercizio della clausola, né i fatti relativi all’avvenuta trasmissione della documentazione e ai limiti temporali per l’esercizio del riaddebito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso, non risultando depositata la procura speciale della controricorrente nel fascicolo telematico. Ha quindi esaminato i tre motivi di revocazione, richiamando i principi consolidati in materia di errore di fatto revocatorio secondo cui il vizio deve consistere in una svista percettiva immediatamente riconoscibile, che postula un contrasto obiettivo tra la sentenza impugnata e gli atti processuali.
La Corte ha evidenziato che l’errore deve avere carattere autonomo, incidendo esclusivamente sulla sentenza di legittimità, e non deve riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata. Ha precisato che nella nozione di punto controverso rientra anche il fatto che, introdotto da una parte con un atto difensivo, sia divenuto per ciò solo controvertibile e abbia formato oggetto della successiva pronuncia. Ha inoltre escluso dall’area dell’errore revocatorio tanto l’error iuris quanto la sindacabilità degli errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata si era espressamente rappresentata il contenuto del secondo motivo del ricorso per cassazione, ricostruendolo e decidendolo congiuntamente al primo, con esclusione esplicita del vizio di motivazione apparente. La censura si traduceva, quindi, in una mera contestazione dell’adeguatezza e persuasività delle argomentazioni, estranea al perimetro del rimedio revocatorio.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse individuato un fatto neutro e non controverso oggetto di svista percettiva, ma mirasse a una rivalutazione complessiva del comportamento della controparte alla luce dei canoni di buona fede, su cui l’ordinanza si era espressamente pronunciata. Riguardo al terzo motivo, la Corte ha osservato che la doglianza sull’avvenuto invio della documentazione poneva una questione devoluta e risolta in senso contrario, non configurandosi alcuna svista su un fatto non controverso.
La Corte ha infine rilevato che il preteso errore sarebbe comunque non decisivo, atteso che il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. sarebbe stato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto della decisione di primo grado e le differenze rispetto a quella resa in sede di rinvio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.