Ricorso straordinario per cassazione tardivo se notificato oltre sessanta giorni dalla comunicazione di cancelleria del decreto emesso sul reclamo ex art. 26 l.fall. (Cass. civ. Sez. 1 n. 5865 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. decorre dalla comunicazione del provvedimento eseguita a cura della cancelleria, anche in forme equipollenti, purché risulti certa la presa di conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Detta disciplina si applica anche al procedimento disciplinato dall’art. 117 l.fall., la cui origine endoconcorsuale ne condiziona la proiezione nella fase successiva alla chiusura della procedura, giustificando la deroga al principio per cui il termine breve decorre solo dalla notificazione ad istanza di parte. Nel computo del termine non si tiene conto della sospensione feriale.
Il Fatto
La società ricorrente, incorporante della capogruppo già in amministrazione straordinaria, aveva chiesto al Tribunale di Milano l’assegnazione delle somme accantonate ex art. 117 l.fall. in favore di creditori risultati irreperibili all’esito della procedura. Rigettata l’istanza dal giudice delegato, la società proponeva reclamo ex art. 26 l.fall., a sua volta respinto con decreto del 10.10.2023. Avverso tale decreto veniva proposto ricorso straordinario per cassazione, notificato il 10.04.2024.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che la ricorrente aveva svolto solo nell’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. le proprie argomentazioni in ordine alla decorrenza del termine per impugnare, senza averle mai formulate nel ricorso. Ciò contrasta con il principio di consumazione dell’impugnazione, che preclude alla parte di integrare i motivi di ricorso in sede di istanza di decisione.
Nel merito, il Collegio ha escluso che la pronuncia isolata di Cass. n. 9371 del 2018 potesse fondare l’orientamento invocato, essendo resa in fattispecie estranee alla materia concorsuale. Ha invece ribadito il principio consolidato per cui la comunicazione di cancelleria del provvedimento emesso sul reclamo ex art. 26 l.fall. è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per il ricorso per cassazione, in considerazione della ratio di speditezza propria delle procedure concorsuali, incompatibile con l’attesa della notificazione ad istanza di parte.natura endoconcorsuale permane anche dopo la chiusura della procedura.
La Corte ha inoltre precisato che l’applicabilità ratione temporis dell’art. 117, comma 3, l.fall. nel testo previgente alla riforma del d.lgs. n. 5/2006 comporta l’effetto liberatorio del deposito, con fuoriuscita delle somme dalla disponibilità della procedura e conseguente esclusione di ogni diritto dei creditori insoddisfatti alla redistribuzione, nonché la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per tardività, con condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., trattandosi di giudizio deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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