Notifica postale diretta valida per gli avvisi di accertamento impoesattivi (Cass. civ. Sez. 5 n. 6132 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione degli avvisi di accertamento c.d. “impoesattivi”, emessi ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78 del 2010 per il recupero di imposte sui redditi, Irap e Iva, può essere validamente eseguita dagli uffici finanziari a mezzo della posta direttamente, ai sensi dell’art. 14 legge n. 890 del 1982, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario o del messo notificatore. La previsione della notifica “mediante raccomandata con avviso di ricevimento” per gli atti successivi di rideterminazione degli importi non determina un’implicita abrogazione della facoltà di notifica diretta per gli avvisi di accertamento. In tema di prove illecite, la produzione in giudizio di documenti acquisiti illecitamente è ammessa previo bilanciamento tra il diritto di difesa e il grado di riservatezza del dato utilizzato.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata, in regime di trasparenza fiscale, e il suo socio impugnavano gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione maggiori imponibili ai fini Irap e Iva per la società e un maggior reddito da partecipazione ai fini Irpef per il socio, sulla base di documentazione acquisita illecitamente da una ex dipendente.
La Commissione tributaria provinciale respingeva i ricorsi; la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione, ritenendo valida la notificazione postale diretta degli atti impositivi e le prove acquisite in modo illecito. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, i ricorrenti deducevano l’inesistenza della notificazione degli avvisi di accertamento “impoesattivi”, poiché l’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78 del 2010 avrebbe riservato la notifica a mezzo raccomandata ai soli atti successivi di rideterminazione degli importi. La Corte ritiene il motivo infondato, richiamando il proprio precedente (Cass. n. 23435/2022): l’unica innovazione della norma è la concentrazione della riscossione nell’accertamento, mentre l’art. 14 legge n. 890 del 1982 non è stato modificato e continua a consentire la notifica postale diretta di tutti gli atti impositivi, senza distinzioni.
Quanto alla mancata produzione degli avvisi di ricevimento, la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti indicato quando la questione fosse stata sollevata nel merito.
Il secondo motivo, relativo all’utilizzabilità delle prove illecite, è dichiarato inammissibile: da un lato, la sentenza impugnata si fondava su plurimi indizi — tra cui l’uso del sistema informatico per omettere la registrazione dei corrispettivi e documentazione extracontabile — non solo sui documenti acquisiti dalla ex dipendente; dall’altro, i ricorrenti non avevano censurato il mancato bilanciamento tra il diritto di difesa e la riservatezza dei dati, criterio indefettibile per valutare l’ammissibilità della prova, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 33809/2021; Cass. n. 292829/2024).
Il terzo motivo, sul vizio di motivazione in ordine al ragionamento presuntivo, è inammissibile per la sua genericità: la critica deve confrontarsi con il paradigma di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c. come richiamato dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 1785/2018), mentre i ricorrenti si erano limitati a contestare la ricostruzione fattuale operata dalla CTR.
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Nota della Redazione
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