Il decreto di liquidazione del compenso peritale non è impugnabile per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6131 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio, emesso nel corso del procedimento di cui all’art. 445-bis cod. proc. civ., non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. per violazione di legge, attesa la presenza di uno specifico mezzo di contestazione (l’opposizione prevista dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002) e la sua inidoneità al giudicato. Detto provvedimento, pur avendo carattere decisorio in quanto stabilisce l’ammontare delle spese della consulenza, è privo del requisito della definitività, costituendo un regolamento solo provvisorio delle spese processuali, destinato a essere superato dalla sentenza conclusiva del giudizio di merito, cui spetta statuire sul carico definitivo delle medesime ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ..
Il Fatto
Il ricorrente impugnava con un unico motivo il decreto di liquidazione del compenso peritale emesso dal Tribunale di Civitavecchia, sezione lavoro, nell’ambito di un procedimento ex art. 445-bis cod. proc. civ.. Il tribunale aveva posto il compenso definitivamente a carico della parte privata, che deduceva di aver invece allegato al ricorso la dichiarazione necessaria per l’esenzione dalle spese di lite ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.. L’INPS si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il decreto di liquidazione del compenso peritale, considerata la presenza di uno specifico mezzo di contestazione quale l’opposizione prevista dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, e la sua inidoneità al giudicato, non è censurabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost..
Nel caso di specie, il Tribunale aveva già preso atto della contestazione sull’esito della consulenza e dell’introduzione del giudizio di merito, sicché era in quella sede che avrebbe dovuto decidere in via definitiva sia sull’accertamento medico sia sulle spese dell’intero procedimento, con conseguente insussistenza del carattere di definitività del provvedimento impugnato.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui la nozione di sentenza ex art. 111 Cost. coincide con quella di provvedimento decisorio, ossia idoneo a incidere in via definitiva sulle situazioni giuridiche private, richiedendosi congiuntamente i caratteri della decisorietà e della definitività. L’ordinanza che liquida il compenso del consulente, pur essendo decisoria, non è definitiva, poiché costituisce un regolamento provvisorio delle spese processuali, mentre la sentenza finale statuirà sul carico definitivo ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., come affermato da Cass. n. 1753/1984 e Cass. n. 8454/1990.
La Corte ha altresì ribadito, richiamando Cass. n. 26573/2018, che anche il provvedimento di liquidazione emesso nel caso in cui si dia corso alla consulenza preventiva, pur se abnorme, non è impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost. per difetto dei requisiti di definitività e decisorietà. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con attribuzione al ricorrente dell’onere di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese, avendo il ricorrente depositato la dichiarazione per l’esenzione ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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